Una recentissima sentenza del 7 febbraio (n. 5813) la Corte di Cassazione penale ha puntualizzato che in assenza di diretta immissione nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria mediante una condotta o un sistema stabile di collettamento gli effluenti da allevamento sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido, soggetti alla distinta disciplina dell’art. 256 D.Lgs. n. 152 del 2006.

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La Corte ha ritenuto incongruo il richiamo operato dal ricorrente alla disciplina dei reflui e quindi alla novella di cui all’art. 2 comma 8 del D.I.vo 16 gennaio 2008 n. 4, laddove nel modificare l’art. 101 comma 7 lett. b) del D.L.vo. 152/2006, ha stabilito la loro assimilabilità incondizionata alle acque reflue domestiche.

Affinché gli effluenti da allevamento siano ritenuti reflui domestici è necessaria la presenza di una condotta o di altro sistema stabile di collettamento. Nella fattispecie si trattava effluenti da allevamento che, mescolandosi ad acqua, defluivano fuori della stalla spargendosi sul suolo per la spinta autoprodotta dei liquidi e senza un sistema di diretto collettamento, così da integrare il reato di smaltimento illecito di cui all’art. 256 comma 1 D.Lvo 152/2006.

 

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