Quando è obbligatorio il parere di ARPA in fase di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni degli impianti che realizzano la cessazione di rifiuto? Come deve essere predisposta la dichiarazione di conformità dei prodotti ottenuti?

Le modifiche apportate al decreto legislativo 152/2006 dalla Legge 108/2021 di conversione del decreto-legge. 77/2021 dispongono che:

«In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente […]».

Regione Lombardia, con decreto del dirigente della struttura rifiuti e tutela ambientale 23 settembre 2021 n. 12584, considerato che “l’end of waste è un aspetto centrale nello sviluppo dell’economia circolare ed è necessario un quadro di riferimento certo per operatori, autorità competenti ed autorità di controllo”, ha fornito indicazioni relative all’applicazione della nuova formulazione dell’art. 184-ter e approvato un format del «Modello di dichiarazione di conformità» che deve essere rilasciato dai gestori degli impianti di recupero.

In primo luogo, Regione Lombardia ricorda che, nel caso in cui siano presenti criteri generali per l’”end of waste” [i decreti ministeriali sulle procedure semplificate di recupero, i regolamenti dell’unione Europea sull’End of Waste e i decreti ministeriali che stabiliscono i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto di specifiche tipologie di rifiuto], il parere di ARPA non è previsto dalla norma.

Nella tabella seguente Regione Lombardia riepiloga le possibili casistiche di “end of waste”, con l’indicazione o meno della necessità del parere di ARPA ai sensi dell’art. 184-ter.

Tipologia “end of waste” Riferimento linee guida SNPA (Doc.n.62/20): “tabella 4.3 – Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso” Parere obbligatorio e vincolante ARPA (art. 184-ter, comma 3)
a)Regolamenti UENo
b)DM “end of waste”No
c)Altri criteri nazionali “end of waste” contenenti tutti i punti necessari ai sensi dell’art. 184-ter (biometano secondo DM 02/03/2018 e relativa procedura operativa)No
d)DM 05/02/1998, DM 161/02 o DM 269/05Riga 1No
e)Rispetto dei criteri procedure semplificate (DM 05/02/1998, DM 161/02, DM 269/05), ma quantitativi superioriRiga 2Sostituito dal rispetto dei criteri stabiliti con norma statale
f)“End of waste caso per caso” nel rispetto di linee guida regionaliSostituito dal rispetto delle linee guida, redatte con il contributo di ARPA
g)Restanti “End of waste caso per caso”Righe da 3 a 9Sì

 

Nel caso in cui sia necessario il parere di ARPA, si presentano due casi diversi per le procedure ordinarie/sperimentali e per le Autorizzazioni Integrate Ambientali, perché per queste ultime è già previsto un parere sul piano di monitoraggio.

L’autorità competente al rilascio di autorizzazioni secondo gli articoli. 208 e 211 del D.Lgs 152/2006 deve inviare richiesta scritta di parere ad ARPA, mentre per le AIA, nel caso in cui la valutazione conduca a ritenere obbligatorio il parere, la richiesta dovrà essere richiesta nella comunicazione di avvio del procedimento.

Corso Rifiuti: novità e criticità 18 novembre 2021 da remoto

 

Dichiarazione di Conformità (DDC)

Con il decreto dirigenziale citato è stato definito il format del modello di dichiarazione di conformità che sarà richiamato dalle autorizzazioni rilasciate agli impianti di recupero lombardi.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ARTICOLO 184-TER, COMMA 3, LETT. E), DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152
(Articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(*) riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo

 

DICHIARA CHE

  • la sostanza/oggetto per la/il quale viene rilasciata la presente dichiarazione è prodotta/prodotto dalle operazioni di recupero svolte in ottemperanza al provvedimento autorizzativo sopra richiamato;
  • la sostanza/oggetto ottenuta dalle operazioni di recupero è denominata _________________________________;
  • il lotto di sostanza/oggetto ottenuta/ottenuto dalle operazioni di recupero autorizzate è rappresentato dalla seguente quantità: mc: _________________; t: _________________;
  • il predetto lotto è conforme alle caratteristiche specificate nel provvedimento autorizzativo sopra richiamato per il prodotto indicato precedentemente, come risulta dalla documentazione allegata alla presente;
  • il predetto lotto di sostanza/oggetto è destinato al seguente scopo specifico: __________________________;

DICHIARA INOLTRE

  • di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;
  • di essere informato del fatto che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR – Regolamento UE n. 679/2016).

ALLEGA

  • documentazione attestante le caratteristiche tecniche e merceologiche del lotto;
  • documentazione attestante le caratteristiche chimico/fisiche del lotto (se necessarie);
  • copia in corso di validità di un documento di identità del dichiarante.

_________________, ____________ ______________________________

(luogo) (data) (firma leggibile)

 

Di Paolo Pipere


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