Con istanza di interpello ex art. 3 septies del D.L. vo 152/2006 sono stati chiesti chiarimenti in merito a tali aspetti legati a End of Waste carta e cartone:

1. l’applicazione del Decreto Ministeriale 188 del 22 settembre 2020, «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone», e il raccordo con il DM 5 febbraio 1998, per l’adeguamento alle procedure semplificate ex. art. 216 del D.lgs. 152/2006;

2. se i codici EER 030308 e EER 191201, previsti dal DM 188/2020, che non rientrano tra i codici EER previsti al punto 1.1 dell’allegato 1, sub-allegato 1 del DM 5 febbraio 1998, possono essere gestiti nell’ambito delle procedure semplificate ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 152/2006.

Con riferimento al primo quesito, il Ministero della Transizione Ecologica (Mite) precisa che con l’adozione del DM 188/2020 si è determinata la cessazione dell’applicazione delle previsioni di cui al D.M. 05/02/1998, per i rifiuti di carta e cartone e specificatamente per quelli indicati al punto 1.1., allegato 1, sub-allegato 1 di tale ultimo Decreto, i cui codici sono i seguenti EER 150101, 150105, 150106, 200101.

Tuttavia, il dm 188/2020 non disciplina alcuni aspetti che rimangono individuati esclusivamente o dal DM 05/02/1998 oppure dalle autorizzazioni già concesse.
 
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Quindi restano valide ed efficaci:

– tutte le disposizioni del D.M. 05/02/1998 inerenti:
a) i limiti quantitativi previsti all’allegato 4, le norme tecniche di cui all’allegato 5 (norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l’operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi);
b) i valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, sub-allegato 2 (valori limite e prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera delle attività di recupero di materia dai rifiuti non pericolosi);

– le autorizzazioni concesse ai sensi del Titolo III-bis parte II (autorizzazione integrata ambientale) nonché delle autorizzazioni del Titolo I, Capo IV, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Tutto ciò premesso, “appare evidente come il D.M. n. 188/2020 disciplini, solo i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto nelle attività che il D.M. 5 febbraio 1998 prevede al punto 1.1.3 dell’allegato 1, non potendo incidere su aspetti quantitativi e condizioni necessari per poter operare in procedure semplificate di recupero, considerato anche il tenore della norma di delega di cui all’articolo 184-ter, comma 2, che non prevede nello specifico di regolare su tali temi.
 
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Ne deriva che, laddove sia già stata rilasciata un’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 7 del DM 188/2020, il produttore di carta e cartone recuperati avrebbe dovuto presentare un aggiornamento della comunicazione effettuata per il recupero, ai sensi dell’articolo 216, Dlgs 152/2006, indicando anche le quantità di cui all’allegato 4 al DM 5 febbraio 1998; ovvero, in caso di procedura ordinaria, un’istanza di aggiornamento dell’Aia oppure dell’autorizzazione di cui agli articoli 208, 209 o 211, Dlgs 152/2006.

Diversamente, nel caso di autorizzazione per nuovi impianti e/o cicli produttivi, il riferimento alla procedura ordinaria o semplificata dovrà essere valutata alla luce dei criteri normativi vigenti e in relazione alle caratteristiche del caso specifico“.

Mentre, per quanto concerne il secondo quesito, circa le operazioni di recupero afferenti ai rifiuti aventi codici EER 030308 e EER 191201, “si rappresenta che gli stessi non possono essere gestiti nell’ambito della procedura semplificata in quanto non rientranti tra quelli indicati nel DM 5/02/1998.

Conseguentemente i soggetti già in possesso di un’autorizzazione avrebbero dovuto provvedere ad un aggiornamento della stessa entro i 180 giorni previsti dall’articolo 7 del Regolamento; ovvero i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti dovranno presentare apposita istanza ai sensi delle disposizioni di cui Titolo III-bis parte II ovvero del Titolo I, Capo IV, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“.
 
 


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