Il Consiglio di Stato ha espresso il suo parere in merito allo schema di regolamento che definisce i criteri nel rispetto dei quali i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, a valle di apposito trattamento, se soddisfano i requisiti stabiliti nel regolamento, cessano di essere qualificati come rifiuti – End of Waste – per essere reintrodotti nel ciclo economico come prodotti.

Il nuovo regolamento intende abrogare l’attuale decreto 27 settembre 2022, n. 152 che disciplina – ad oggi – la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del D.L.vo 152/2006.

 
Nel parere del Cds, in particolare, viene evidenziato che il nuovo schema di regolamento reca una disciplina transitoria per gli aggregati recuperati prodotti in vigenza dei titoli già rilasciati (autorizzazioni/comunicazioni), prevedendo l’ultrattività delle norme previgenti fino al momento della definizione delle domande di aggiornamento dei titoli autorizzatori già rilasciati (da presentarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento). Il nuovo regolamento, dunque, troverebbe applicazione solo dopo la definizione del procedimento di aggiornamento dei nuovi titoli.
 

Al riguardo, la Sezione, per il periodo transitorio, ha suggerito all’Amministrazione di escludere l’ultrattività della previsione di cui all’art. 5, comma 4, del D.m.152/2022, laddove prevede l’obbligo, per il produttore di aggregato recuperato, di conservazione del campione, per un periodo di cinque anni. Nel parere interlocutorio è stato osservato che “l’ultrattività di tale regola- seppure per il periodo transitorio di aggiornamento delle autorizzazioni già rilasciate e nelle more del rinnovo dei titoli già rilasciati- potrebbe essere sproporzionata e foriera di disparità di trattamento tra operatori già autorizzati, in attesa del rilascio dei titoli aggiornati o rinnovati e nuovi operatori ai quali si applicherebbe il nuovo regime con la più favorevole previsione dell’obbligo di conservazione, per un solo anno, dei campioni di aggregato recuperato. E ciò tenuto conto che, il superamento della regola di conservazione dei campioni per cinque anni deriva dalle criticità, emerse in fase di consultazione pubblica, connesse al gravoso impegno, anche economico, in termini di spazi da dedicare alla conservazione dei campioni in questione, nonché in termini di gestione organizzativa e di sicurezza degli stessi, senza che vi sia più, nella valutazione “a regime” del regolatore, una proporzionata utilità derivante dalla conservazione per un più lungo termine>>.

 
La revisione del decreto attualmente vigente consentirà di intercettare e gestire un maggior flusso di rifiuti provenienti dal settore costruzioni e demolizioni, agevolando, altresì, il raggiungimento degli obiettivi di economia circolare.
 

Non resta dunque che attendere la pubblicazione del testo definitivo sulla Gazzetta Ufficiale.

 
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