Sul Bollettino n. 39 di ieri della Regione Lombardia è stato pubblicato il D.d.s. 23 settembre 2021 – n. 12584 recante “Approvazione indicazioni relative all’applicazione dell’art. 184-ter a seguito delle modifiche apportate con d.l. n. 77/2021 e legge di conversione n. 108 del 28 luglio 2021”.

Si ricorda che il d.l. n. 77/2021, convertito con l. n. 108/2021, ha modificato l’art. 184-ter relativo alla cessazione della qualifica del rifiuto (End of Waste), introducendo un parere obbligatorio e vincolante di ARPA.

In particolare, il comma 3 dell’articolo richiamato reca:

“In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente, che includono: a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero;

b) processi e tecniche di trattamento consentiti;

c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;

d) requisiti affinché’ i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.”

Laddove siano presenti criteri generali per l’End of Waste, il parere di ARPA non è invece previsto dalla norma.

Ciò premesso, considerato che la Regione può emanare linee guida dettagliate per il rilascio di autorizzazioni End of Waste “caso per caso” e che tali documenti, se contenenti tutti i criteri dell’art. 184-ter e se redatte in accordo con ARPA, di fatto sostituiscono il parere, anche in osservazione del principio di economicità del procedimento, la Regione Lombardia ha fornito le indicazioni sulle autorizzazioni End of Waste, nonché indicazioni sulle modalità di coinvolgimento di ARPA e di rilascio del parere, al fine di:

− assicurare standard elevati ed omogenei sul territorio di tutela dell’ambiente e della salute nell’applicazione dei criteri generali stabiliti dell’art. 184-ter del D.L.vo n. 152/2006;

− fornire supporto alle Autorità competenti e favorire la semplificazione dei procedimenti;

− dare un quadro di riferimento certo e comune agli operatori, al fine di favorire una gestione dei rifiuti maggiormente circolare con la piena applicazione della cessazione della qualifica di rifiuto.

Al presente atto, la Regione Lombardia ha anche allegato (Allegato B) il modello di dichiarazione di conformità per i prodotti derivanti dagli impianti di recupero che realizzano la cessazione della qualifica di rifiuto.


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