E’ il Ministero dell’Ambiente a fornire alle amministrazioni e alle associazioni i chiarimenti utili a promuovere il trattamento, nei cementifici italiani, del combustibile solido secondario (CSS) ottenibile dal Car Fluff.

I chiarimenti arrivano con la circolare n. 4843 del 27 marzo 2018, avente ad oggetto “Cessazione della qualifica di rifiuto del car fluff (cer 191004) per successivo utilizzo come css-combustibile nei cementifici – chiarimenti interpretativi sul decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22”.

Il fluff è la parte volatile che si ottiene dalla frantumazione dei veicoli, composta principalmente da pezzi di plastica e di tappezzeria e che risulta, ad oggi, destinata quasi totalmente alla discarica. Proprio qualche mese fa, in occasione della fiera di Ecomondo 2017, il Ministero dell’Ambiente aveva reso nota l’intenzione di ammettere l’utilizzo del fluff per la produzione di combustibile solido secondario (CSS) destinato a cementifici e termovalorizzatori, al fine della sua valorizzazione energetica (si veda anche: Verso il recupero energetico del “fluff”).
banner-master-gestione-rifiuti-milano-2018-002
In pratica, questa Circolare risponde all’intenzione di promuovere il recupero del car fluff utilizzandolo per la preparazione di CSS combustibile da impiegare in sostituzione dei combustibili convenzionali. Obiettivo in linea, quindi, con i target di riuso e recupero previsti per i veicoli a fine vita: il D.L.vo 209/2003, che attua la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, prevedeva, a partire dal 2015, l’obiettivo del recupero del 95% in peso di questi ultimi, ma il nostro risultato è stato appena inferiore all’85%.
Non solo: questo recupero potrà contribuire anche ad un più elevato livello di recupero di rifiuti, riducendo le quantità smaltite in discarica, a risparmiare le risorse naturali, a ridurre la dipendenza da combustibili convenzionali e ad aumentare la certezza dell’approvvigionamento energetico.

Il riferimento normativo che compare nell’oggetto circolare corrisponde al Decreto del Ministero dell’Ambiente che stabilisce i criteri affinché determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS) possano smettere di essere qualificate come rifiuto. Si tratta, cioè, di criteri stabiliti in attuazione dell’art. 184-ter del D.L.vo 152/2006 (anche noto come Testo Unico Ambientale), relativo, appunto, alla cessazione della qualifica di rifiuto (si veda anche: Cos è l’End of Waste?).

La Circolare è frutto anche delle osservazioni del Comitato di Vigilanza e Controllo, istituito con il decreto 209/2003 quale ente garante del monitoraggio della produzione e dell’utilizzo del CSS-Combustibile, nonché del controllo della sua qualità e del rispetto della normativa, dell’ISPRA e delle associazioni interessate.
Con riferimento ai rifiuti ottenuti dalla frantumazione dei veicoli, il Comitato ha affermato che “all’infuori dei due codici CER 191001 e 191002 esplicitamente esclusi, possano essere ammessi alla produzione del CSS tutti gli altri rifiuti del sottocapitolo 1910” (ossia rifiuti provenienti dalla frantumazione di rifiuti contenenti metallo), evidenziando che “tale impostazione appare coerente con la valutazione delle caratteristiche qualitative dei rifiuti ammessi alla produzione del CSS combustibile”.

Queste, dunque, le conclusioni del Ministero: “il car fluff (codice CER 191004) è ammissibile alla produzione del CSS-Combustibile in quanto rifiuto speciale non pericoloso non incluso nell’allegato 2, punto 4 del DM n.22 del 14 febbraio 2013 […]. Le Pubbliche Amministrazioni competenti a rilasciare le autorizzazioni per la produzione e l’utilizzo del CSS-Combustibile dovranno fare riferimento al DM 14 febbraio 2013, n.22”. La Circolare ha ad oggetto, infatti, solo ed esclusivamente il CSS Combustibile, il cui riferimento normativo è dato dal DM 22/2013 del 14 marzo 2013, e non anche il CSS rifiuto.

Netta, quindi, l’esclusione del TUA e del DM 5 febbraio 1998: “le suddette Amministrazioni non dovranno, dunque, prendere a riferimento né l’art.183, comma 1, lettera cc) del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, in quanto relativo al CSS rifiuto nelle sue 125 classi, né il DM 5 febbraio 1998, che disciplinava 2 tipologie di Combustibile Derivato Rifiuti (CDR e CDR-Q)”.


Condividi: