Con un’importante sentenza la Cassazione penale è ritornata sul tema dell’applicazione della procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali definita dagli articoli 318-bis e seguenti del D.L.vo 152/2006.
 

Si tratta, cioè, del sistema introdotto per effetto delle modifiche apportate dalla Legge 68/2015, conosciuta come legge sugli ecoreati, che ha inserito nel decreto 152/2006 la Parte VI-bis, recante una specifica procedura di estinzione agevolata delle ipotesi contravvenzionali previste dal D.L.vo 152/2006 che “non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette”. Sostanzialmente si tratta, dunque, di tutte le numerose contravvenzioni di natura formale contenute nel decreto 152/2006.
 

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Uno dei principali dubbi interpretativi che la nuova disciplina ha sollevato riguarda l’obbligatorietà o meno, per gli organi competenti, di procedere all’impartizione della prescrizione ai sensi dell’art. 318-ter.
 

Proprio su questo tema, con la sentenza n. 38787 del 22 agosto 2018 la Suprema Corte ha affermato che “gli artt. 318-bis e seguenti del D.L.vo 152/2006 non contemplano l’ipotesi che la polizia giudiziaria impartisca obbligatoriamente una prescrizione per consentire alla parte l’estinzione del reato, in accordo con chi ritiene che tale prescrizione non sia obbligatoria, in quanto in nessuno dei nuovi articoli è prevista tale indicazione, e che, tutt’al più, un eventuale obbligo potrebbe ravvisarsi qualora il P.M. ne faccia espressa richiesta agli organi competenti.
 

Contraria interpretazione, qui condivisa, ritiene invece tale impartizione obbligatoria, in primis con riferimento alla formulazione letterale della norma (“impartisce”) e, secondariamente, considerando che se così non fosse si potrebbero creare situazioni di disparità di trattamento, ad esempio a fronte di due identiche contravvenzioni comminate nei confronti di soggetti diversi, per le quali solo in un caso è stata avviata la procedura.
 

Segnalando il contributo di Stefano MagliaPrime considerazioni in merito alla nuova Parte VI-bis, D.L.vo n. 152/2006” per una più approfondita disamina delle varie interpretazioni sul punto, si precisa, aderendo a quella che ritiene tale impartizione obbligatoria, che la discrezionalità dell’autorità competente può ravvisarsi non tanto nell’impartire o meno la prescrizione per consentire l’estinzione della contravvenzione, quanto piuttosto nella qualificazione del reato come formale, ai fini dell’applicabilità della Parte VI-bis.
 

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