Sul sito del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) è stato pubblicato un nuovo interpello in materia ambientale in cui si è richiesto di chiarire se gli imballaggi dei farmaci ad uso umano e veterinario, dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro debbano adempiere, a partire dal 1° gennaio 2023, agli obblighi di etichettatura ambientale dettati dall’art. 219, comma 5, del citato D.L.vo n. 152 del 2006, anche in relazione alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, che prevedono l’adozione di una disciplina specifica per talune particolari categorie di prodotti o tipologie di imballaggi, richiedendo il concerto del Ministero della salute “qualora siano coinvolti aspetti sanitari”.

Rispondendo al quesito, il MITE ha osservato che l’articolo 219, comma 5, del D.Lvo n. 152 del 2006, dispone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”

Tale disciplinada applicarsi a far data dal 1° gennaio 2023, alla luce delle disposizioni sopra richiamate – ha ad oggetto l’etichettatura per la gestione dei rifiuti di imballaggio, ai sensi dell’articolo 8 della Direttiva 94/62/CE, e prescinde da ogni altro obbligo di etichettatura relativo al prodotto contenuto da esporre sull’imballaggio.

Le previste Linee guida tecniche sull’etichettatura degli imballaggi sono state adottate con il D.M. 16 marzo 2022, n. 114, al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli stessi.

In ordine a talune particolari tipologie di imballaggi – quali, gli imballaggi pericolosi, anche domestici, nonché gli imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici – il comma 4 del richiamato art. 219 del D.L.vo n. 152/2006 prevede che con decreto del MITE, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sia adottata una disciplina specifica volta ad individuare le misure tecniche necessarie per l’applicazione delle suddette disposizioni, Inoltre, ove siano coinvolti aspetti sanitari, è disposto che tale decreto sia adottato di concerto con il Ministro della salute.

Posto che i medicinali ad uso umano e veterinario, i dispositivi medici e i dispositivi medicodiagnostici in vitro sono soggetti a stringenti normative, che fanno capo alle competenze del Ministero della Salute, ai relativi imballaggi non si applicheranno le disposizioni sull’etichettatura ambientale di cui al comma 5 dell’art. 219 del D.Lgs. 152/2006, fino all’adozione del decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo, che recherà per essi la specifica disciplina attuativa.

Per rimanere aggiornato sulle più recenti novità in tema di etichettatura ambientale degli imballaggi, TuttoAmbiente consiglia:

Scuole Green Jobs Esperto in etichettatura ambientale degli imballaggi
 
Per maggiori informazioni scrivi a formazione@tuttoambiente.it o chiama il numero 0523.315305
 
 


Condividi: