Passato: Il testo attuale – dal 2015 – della disciplina del deposito temporaneo è contenuta nell’art. 183 lett. bb) del DLvo 152/06.

Presente. L’art. 113 bis della L. 27 aprile 2030, n. 27 (“Cura Italia”) ha temporaneamente consentito di aumentare i quantitativi ed i tempi del deposito – senza modificare l’art. 183 lett. bb) (!) – fino alla fine dell’emergenza Covid, anche se qualche superficiale lettore (tra cui alcuni parlamentari) si ostina ad affermare che si tratti di una modifica permanente della norma.

gestione-rifiuti-waste-manager-xxi-edizione-a-distanza-dal-16-settembre-al-2-ottobre-2020-1

Futuro. In tempi ravvicinatissimi accadranno due cose. 1) La Legge di conversione del DL “Rilancio” abrogherà l’art. 113 bis della L. 27/20; 2) Il Dlvo di recepimento del Pacchetto Circular Economy non solo modificherà la definizione all’art. 183, ma inserirà un nuovo articolo (185 bis) tutto dedicato alla disciplina del “raggruppamento” ed al “deposito” temporaneo.

La storia continua…(?)

(SM)


Condividi: