Il Decreto Legge 109/2018, conosciuto come “Decreto Morandi” o “Decreto Genova e altre emergenze”, si occupava anche dell’emergenza fanghi da depurazione con una precisa “norma tampone”, l’art. 41. In realtà, proprio questa norma ha suscitato una serie di dubbi interpretativi circa la sua effettiva applicabilità (v. Questione fanghi dopo il D.L. Morandi: emergenza risolta?), che hanno portato lo stesso Ministro dell’Ambiente a precisare, tramite Comunicato Stampa, che i nuovi parametri per gli idrocarburi “servono come riferimento perché qualora fossero individuati dai controlli delle agenzie ambientali regionali, le Arpa, dall’Ispra o dalle forze di polizia, permetteranno di scoprire l’esistenza di un inquinamento e individuarne il colpevole“.

Anche la Camera dei Deputati è intervenuta sul testo dell’art. 41: è stato, infatti, approvato il 1° novembre 2018 il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto Morandi. Il nuovo testo, attualmente al vaglio del Senato e quindi tutt’ora provvisorio, aggiunge, con riferimento ai limiti da applicare ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi (Allegato IB decreto 99/92), all’eccezione prevista per gli idrocarburi: “per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), per le policlorodibenzodiossine e i policlo-rodibenzofurani (PCDD/PCDF), per i policlorobifenili (PCB), per To-luene, Selenio, Berillio, Arsenico, Cromo totale e Cromo VI, per i quali i limiti sono i seguenti: idrocarburi (C10-C40) ≤1.000 (mg/kg tal quale), sommatoria degli IPA elencati nella tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ≤6 (mg/kg SS), PCDD/PCDF + PCB DL ≤25 (ng WHO-TEQ/kg SS), PCB ≤0,8 (mg/kg SS), Toluene ≤100 (mg/kg SS), Selenio ≤10 (mg/kg SS), Berillio ≤2 (mg/kg SS), Arsenico <20 (mg/kg SS), Cromo totale <200 (mg/kg SS) e Cromo VI <2 (mg/kg SS). Per ciò che concerne i parametri PCDD/PCDF + PCB DL viene richiesto il controllo analitico almeno una volta all’anno“.

Non solo. Al riferimento alla Decisione della Commissione del 16 dicembre 2008 si aggiunge “come specificato nel parere dell’Istituto superiore di sanità protocollo n. 36565 del 5 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni“.

 

Faremo il punto su tutta la questione durante il Corso di Formazione “FANGHI DA DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA – Produzione, utilizzo, disciplina e controlli”, a Milano, il 19 novembre 2018.

Info e approfondimenti: formazione@tuttoambiente.it 0523.315305


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