Secondo il Codice Penale, commette il reato di inquinamento ambientale chiunque, abusivamente, determini una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell’aria, del suolo, del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna (art. 452-bis).

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Ma cosa si intende per deterioramento e compromissione? Lo ha chiarito la Cassazione Penale, nella sentenza n. 6264 dell’8 febbraio 2019, relativa al danno provocato dall’attività di coltivazione di una cava, che aveva causato “una frana di dimensioni pari a 2,5 ha di superficie (157 m di lunghezza e 230 m di larghezza), travolgendo gli edifici di alcune attività commerciali e compromettendo la sicurezza di altri immobili“. Precisamente, segnalando che il reato di inquinamento ambientale non è configurabile solo nel caso di introduzione o immissione in un dato ambiente di agenti nocivi ad esso estranei, la Corte ha affermato che la compromissione e il deterioramento richiesti dal citato art. 452-bis del codice penale consistono in una qualsiasi alterazione significativa e misurabile dell’originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema caratterizzata, nel caso della “compromissione”, da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell’ecosistema medesimi e, nel caso del “deterioramento”, da una condizione di squilibrio strutturale, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi“.

Non si tratta, prosegue la Cassazione, di fare riferimento alla definizione di inquinamento contenuta nell’art. 5, comma 1, lettera i-ter), del D.Lvo 152/2006, come invece segnalava il ricorrente (osservando che “non aveva introdotto nell’ambiente nessun agente inquinante”!): infatti, tale definizione deve ritenersi rilevante nell’ambito di applicazione di quel decreto, “tanto più che, quando lo ha ritenuto necessario a fini definitori, la legge n. 68 del 2015 ha espressamente richiamato il d.lgs. del 2006 o altre disposizioni“. Su queste basi, la frana è stata ritenuta tale da integrare il reato di inquinamento ambientale.


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