Nell’Adunanza del 21 maggio 2020 il Consiglio di Stato ha espresso, per la terza volta, il proprio parere (n. 1055/2020 spedito in data 4 giugno 2020) sullo schema di regolamento recante Determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 195, comma 2, lettera g), e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, trasmesso dal Ministero dell’Ambiente con nota n. 6948 del 22 aprile 2020.

In via preliminare e generale la Sezione, considerato che si tratta di una disciplina in parte già contenuta in diverse fonti normative e che le Regioni hanno adottato disposizioni in materia, evidenzia che l’Amministrazione non abbia fornito dati ed elementi di conoscenza circa i risultati concreti delle diverse realtà operative e dei modelli a cui ha fatto riferimento nella definizione dello schema di regolamento. In secondo luogo, la Sezione rileva che non appare comprensibile come l’obiettivo indicato dall’Amministrazione, di creare una disciplina uniforme in materia su tutto il territorio nazionale al fine di evitare disparità di trattamento e lesione della concorrenza, possa essere effettivamente colto attraverso l’emanazione delle disposizioni di cui al regolamento in esame.

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In merito ad alcuni articoli dello schema, si osserva brevemente quanto segue. Con riferimento all’art. 1 dello schema, l’Amministrazione è stata invitata a chiarire perché le disposizioni del presente regolamento non si applichino ai soggetti di cui all’art. 212, comma 11, del D.Lvo n. 152/2006 (imprese che effettuano attività di bonifica dell’amianto), considerato anche che la predetta disposizione non prevede l’emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle garanzie finanziarie da parte di tali soggetti. In ordine all’art. 4, la Sezione ha rilevato che la capacità tecnica dei soggetti che svolgono l’attività di gestione di cui all’art. 183, comma 1, lett. n), del D.Lvo n. 152/2006 non sembra possa essere “dimostrata” mediante il solo possesso dei requisiti indicati negli allegati A e B dello schema. In questi casi, il Consiglio auspica la declinazione di questi fattori in parametri più comunemente usati per valutare tali requisiti. Con riferimento all’art. 5 dello schema – secondo cui “l‘idonea capacità finanziaria è dimostrata, alternativamente, mediante: a) idonee referenze bancarie da parte di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; b) bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa” – la Sezione ha osservato che, ai fini della effettiva valutazione dei requisiti di capacità finanziaria, occorrerebbe declinare i parametri da utilizzare per la verifica, caso per caso, della sussistenza di idonei margini di equilibrio gestionale, atti a garantire che il gestore sia effettivamente in grado di far fronte ai rischi di gestione connessi all’attività in concessione. In merito agli artt. 6 e 7 dello schema, la Sezione ha osservato che la natura e l’oggetto delle garanzie finanziarie non appaiono adeguatamente definiti, né sembrano chiari i criteri di determinazione dei parametri utilizzati per il calcolo del valore delle stesse contenuti negli Allegati C e D.

La Sezione ha infine rilevato che il regolamento dovrebbe essere integrato con la previsione di strumenti di monitoraggio volti a verificarne l’idoneità a perseguire in concreto gli obiettivi fissati dalla legge.

La bozza di regolamento che determina requisiti e capacità tecniche/finanziarie per gestire i rifiuti, secondo il Consiglio di Stato, va dunque ancora modificata sotto plurimi aspetti.

Info e approfondimenti: 0523.315305 – formazione@tuttoambiente.it


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