In una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez.III, la n. 44014 del 2 novembre 2023, si è tornati sul tema della “non occasionalità della condotta”.

In particolare, la Cassazione ha stabilito che: “Il carattere non occasionale della condotta di trasporto illecito di rifiuti può essere desunto anche da indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l’abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito, dall’utilizzo di mezzi indicativi di professionalità e stabilità nell’esercizio di tale attività.”

Nel caso di specie, l’eterogeneità e il quantitativo dei rifiuti trasportati dal ricorrente, che occupavano tutto l’abitacolo e il cofano del veicolo dallo stesso condotto, ha dato atto, sia pure implicitamente ma comunque in modo chiaro e inequivoco, della non occasionalità della condotta di trasporto illecito, in quanto presupponente logicamente una preliminare attività di prelievo e raggruppamento, idonea a escludere l’occasionalità della condotta.
 

Master Gestione Rifiuti da remoto in streaming
 


Condividi: