In vigore dal 15 giugno 2023 il tanto atteso decreto RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti), ovvero il DM 4 aprile 2023, n. 59, recante la “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Il decreto si compone di 24 articoli e tre allegati.

Già nell’art.1 si indentifica l’organizzazione ed il funzionamento del nuovo sistema di tracciabilità, definendo modelli, modalità di iscrizione, funzionamento, etc…

Importantissimo il fatto che negli allegati I e II siano riportati i nuovi modelli -rispettivamente- del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto (ex artt. 4 e 5).

Per quanto riguarda il FIR si segnalano altresì gli artt. 6 e 7 (relativi ai formulari cartacei e digitali).

I nuovi modelli di Registri e FIR saranno applicabili, ai sensi dell’art. 9, alla luce delle scadenze descritte nell’art. 13 (comma 1, lett. a). Pertanto, dalla data di entrata in vigore del regolamento:

– per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18, a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi;

– per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti, a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi;

– per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi.

Infine, si segnala che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, con uno o più decreti direttoriali, il MASE definirà le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, nonché il monitoraggio con i relativi indicatori, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679.

Attenzione: in caso di inadempimenti sono già previste sanzioni (art. 258 TUA, c. 10-13).


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