Novità in arrivo per gli inquinanti organici persistenti, i cosiddetti POP (Persistent organic pollutants). Nella seduta del 18 aprile 2019 il Parlamento Europeo ha infatti adottato la propria Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti (P8_TA-PROV(2019)0436), in vista dell’adozione di questo regolamento POP che, in sostanza, andrà a sostituire il regolamento n. 850/2004 del 29 aprile 2004, modificato in modo sostanziale e a più riprese.

Gli inquinanti organici persistenti, premette il Parlamento, sono trasportati attraverso le frontiere internazionali, lontano dal luogo di rilascio, e persistono nell’ambiente, sono soggette a bioaccumulo attraverso la catena alimentare e presentano un rischio per la salute umana e per l’ambiente: da qui la necessità di provvedimenti ulteriori per tutelare la salute umana e l’ambiente contro tali inquinanti, provvedendo al contempo a chiarire alcune definizioni ed armonizzare la terminologia con quella utilizzata nel regolamento 1907/2006 (REACH) e nella direttiva 2008/98/CE, la direttiva quadro sui rifiuti.

Il nuovo regolamento, il cui testo è quindi ancora provvisorio, intende tutelare la salute umana e l’ambiente dai POP vietando, eliminando gradualmente il prima possibile o limitando la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso di sostanze soggette alla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti o al protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, riducendo al minimo, in vista dell’eliminazione, ove possibile e in tempi brevi, il rilascio di tali sostanze ed istituendo disposizioni concernenti i rifiuti costituiti da tali sostanze o che le contengono o che ne sono contaminati. In particolare, il Parlamento segnala che “per promuovere la tracciabilità dei rifiuti contenenti POP e per garantire il monitoraggio, le disposizioni relative al sistema di tenuta dei registri istituito conformemente all’articolo 17 della direttiva 2008/98/CE dovrebbero applicarsi anche ai rifiuti contenenti POP che non sono definiti rifiuti pericolosi ai sensi della decisione 2014/955/UE“.

Quanto alle definizioni, si segnala che per “contaminante non intenzionale in tracce” il nuovo Regolamento intende “il livello di una sostanza presente accidentalmente in quantità minima, inferiore al livello che ne consente un uso significativo, ma superiore al limite di rilevazione dei metodi di rilevazione esistenti a fini del controllo e dell’applicazione“.

Relativamente alle disposizioni sul controllo della fabbricazione, dell’immissione in commercio e dell’uso, l’art. 3 vieta espressamente “la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso delle sostanze elencate nell’allegato I, sia allo stato puro che all’interno di miscele o di articoli, fatto salvo l’articolo 4“, che riporta, quindi, le deroghe alle misure di controllo. Sempre fatte salve tali deroghe, l’art. 3 prosegue prevedendo per le sostanze elencate nell’allegato II, sia allo stato puro che all’interno di miscele o di articoli, limitazioni alla fabbricazione, all’immissione in commercio e all’uso.

 

 


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