L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.L.vo 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

Ultimamente sul sito del Ministero sono state pubblicate le risposte del MITE ad alcuni quesiti presentati dalle Regioni in materia di econimia circolare e di autorizzazioni ambientali.

Nello specifico i quesiti presentati e i riscontri del MITE hanno riguardato:

interpretazione della corretta applicazione del D.M. 188/2020 ed in particolare se è necessario che l’impresa produttrice di carta e cartone recuperati debba provvedere alla verifica di conformità alla norma UNI EN 643 per ogni singolo lotto;

la corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 208, comma 14, del D.L.vo 152/2006 e, in particolare, se, in caso di esercizio di operazioni di messa in riserva R13 su aree demaniali affidate in concessione, sia sufficiente una autorizzazione dell’Autorità di Sistema Portuale (o Autorità Marittime laddove la prima non sia costituita) o sia necessario un atto dell’autorità competente in materia di autorizzazioni al trattamento dei rifiuti;

la vigenza della previsione di cui all’articolo 265, comma 2, del D.L.vo 152/2006 che, in attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche in materia di trasporto dei rifiuti, di cui all’articolo 195, comma 2, lettera l), assimila i rifiuti alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali;

criteri per l’applicazione della tipologia 4h) denominata “molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnica che superino 5.000 m2 di superficie impegnata e 50.000 m3 di volume”di cui all’Allegato IV alla parte seconda del D.L.vo 152/2006;

criteri per l’applicazione della tipologia 4e) denominata impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m3 di volume” di cui all’Allegato IV alla parte seconda del D.L.vo 152/2006.

 

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