Il 23 giugno 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il Decreto 9 maggio 2023 del Ministero della Salute recante la “Definizione delle misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo dei mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali”.

Il campo di applicazione DM in esame riguarda:

a) rifiuti alimentari di origine animale intesi come i residui dell’alimento costituito da sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivanti, formatisi a bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi non facenti parte dell’UE, del quale il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi, conferiti dal comandante di una nave o di un aereo, classificati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, nella categoria 1;

b) rifiuti alimentari di origine non animale che siano venuti a contatto con rifiuti alimentari di origine animale provenienti da Paesi extra UE, di cui alla lettera a);

c) ai rifiuti alimentari provenienti da Paesi UE che siano riuniti o venuti a contatto con i rifiuti di cui alle lettere a) e b).

Proseguendo nella disamina, si legge che in ogni fase della gestione dei rifiuti di cui sopra, compresa l’eventuale cernita dei rifiuti dal vasellame e stoviglie riutilizzabili, deve essere evitata qualsiasi dispersione, adottando misure idonee ad impedire che i rifiuti stessi possano in qualunque modo entrare nella catena alimentare animale.
 

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Si evidenzia che dal luogo di cernita fino agli impianti di smaltimento finale, i suddetti rifiuti devono essere trasportati utilizzando appositi contenitori anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani non pericolosi, riportando l’indicazione «materiale di categoria 1 destinato solo allo smaltimento».

Tali rifiuti, inoltre, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1069/2009, devono essere smaltiti mediante una delle seguenti modalità:

a) in impianti di incenerimento, mediante termovalorizzazione, situati nella regione del porto di sbarco o, qualora non sia possibile nel territorio regionale, in quello di altra regione secondo il principio di prossimità;

b) in discarica per rifiuti non pericolosi, previa sterilizzazione;

c) in discarica autorizzata nel rispetto dei limiti stabiliti dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ed in particolare dei parametri relativi al carbonio organico totale (TOC) ed al carbonio organico disciolto (DOC) risultanti dall’analisi dei rifiuti.

La termodistruzione di cui si è detto può essere effettuata in impianti autorizzati all’incenerimento di rifiuti urbani adottando misure idonee a prevenire rischi per gli operatori.

Mentre lo smaltimento in discarica, previa sterilizzazione, deve avvenire secondo le seguenti condizioni:

a) la sterilizzazione deve garantire l’abbattimento della carica microbica con il raggiungimento di un S.A.L. (Sterility assurance level) non inferiore a 10-6 e deve essere effettuata nel rispetto della norma UNI 10384/94, e successive modifiche e integrazioni;

b) il procedimento, al fine della riduzione della putrescibiltà, deve comprendere anche l’essiccamento.

Infine, lo smaltimento in discarica autorizzata, può avvenire senza preliminare sterilizzazione nel rispetto dei limiti di ammissibilità in discarica, stabiliti dagli articoli 7, comma 3, 7-bis, commi 1 e 2, allegati 5, 6 e 8 del D.L.vo n. 36/2003. In tal caso le discariche di cui al precedente periodo devono garantire la presenza di elementi di barriera, efficaci ed efficienti, tali da impedire l’accesso di animali, compresi i volatili.
 

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