Entra in vigore oggi, 14 ottobre 2020, la Legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione al Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cosiddetto “DL Agosto“) recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020.

In particolare, la legge di conversione conferma la modifica l’art. 7-quinquies del D.L.vo 36/2003 andando così a correggere i riferimenti errati alle tabelle e agli allegati disposti dal D.L.vo 121/2020 sulle discariche.

Difatti, l’art. 51 della legge di conversione rubricato “Piccole opere e interventi contro l’inquinamento” ai commi 3-bis e 3-ter riporta quanto segue:

3-bis. Al comma 4 dell’articolo 7-quinquies del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: “eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5a dell’Allegato 4” sono sostituite dalle seguenti: “eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5 dell’Allegato 4”.

3-ter. Alla tabella 3, alla tabella 5-bis e alla tabella 6-bis dell’allegato 4 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: “I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 1 dell’Allegato P” sono sostituite dalle seguenti: “I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 1B dell’Allegato 3”.

Inoltre, in sede di conversione, sempre all’art. 51, sono stati aggiunti due commi che legittimano (per un periodo limitato) la produzione di bottiglie Pet senza che venga più rispettata la percentuale minima del 50% di polimero vergine:

3 -sexies . In via sperimentale, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per le bottiglie in polietilentereftalato di cui all’articolo 13-ter , comma 1, del decreto del Ministro per la sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, non trova applicazione la percentuale minima di polietilentereftalato vergine prevista dal comma 2 del medesimo articolo 13-ter . Restano ferme, per le predette bottiglie, le altre condizioni e prescrizioni previste dal citato articolo 13-ter .

3 -septies . Il Ministero della salute provvede a modificare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il citato decreto 21 marzo 1973, adeguandolo alle disposizioni di cui al comma 3 -sexies .

 

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