L’olio vegetale esausto, nel momento in cui viene raccolto presso le famiglie nell’ambito della “piccola differenziata” costituisce un rifiuto urbano ed esso mantiene questa qualificazione giuridica anche quando viene immagazzinato nei punti di raccolta presso ciascun Comune perché ne rimane intatta la provenienza dalle utenze domestiche.

Tuttavia, una volta immagazzinato nei citati punti di raccolta, esso in quel momento assume anche un’altra caratteristica, non in contraddizione con la precedente, ovvero diviene un rifiuto speciale non pericoloso ai sensi dell’art. 184, comma 3, lettera f), in quanto prodotto “nell’ambito delle attività di servizio”, quale è quella di raccolta in esame.

Così si è espresso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 8330 del 14 dicembre 2021.

 

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