La Regione Lombardia ha emanato il decreto n. 520 del 1 aprile 2020 avente ad oggetto “Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 191 del D.L.vo 152/2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19”, come ipotizzato dalla Circolare del MATT del 27 marzo scorso.

Vengono così adottate – ma per ora solo in quella regione – delle forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, che riguardano, in particolare, la raccolta dei rifiuti urbani (con riferimento anche ai rifiuti rappresentati da DPI), il servizio di spazzamento strade, i Centri del Riutilizzo, le attività degli impianti di incenerimento e degli impianti di trattamento rifiuti.

In particolare al punto 3 si legge : “i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti etc) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19 e i fazzoletti di carta devono essere assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati” e al punto 17 : “siano concesse, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, ai soggetti che gestiscono rifiuti in deposito temporaneo le seguenti deroghe automatiche a quanto previsto dall’art 183 , comma 1, lettera bb) del d.lgs 152/2006 e in particolare:
· i rifiuti gestiti in deposito temporaneo possono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento con frequenza semestrale, invece che trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
· devono essere inviati ad operazione di recupero e smaltimento i quantitativi di rifiuti in deposito temporaneo che raggiungano i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, invece di 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi”

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