Con la Circolare n.2 del 9 febbraio 2021 l’Albo nazionale gestroi ambientali ha chiarito se sia possibile iscrivere all’Albo veicoli classificati come “macchine operatrici” ai fini della loro utilizzazione, in via eccezionale, su strade che non consentono l’accesso di veicoli destinati al trasporto dei rifiuti.

L’albo ricorda che l’articolo 58 del Codice della strada prevede che le macchine operatrici possano circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere; pertanto, la norma non consente,in linea generale, il trasporto di cose per dette macchine.

Pertanto, fatto salvo quanto già disposto con la citata circolare n. 11 del 17 dicembre 2019, qualora il prelevamento di rifiuti debba avvenire in aree caratterizzate, a causa del fondo stradale o dell’ampiezza della carreggiata, da oggettive difficoltà di accesso per i normali veicoli adibiti al trasporto di rifiuti, l’utilizzo della macchina operatrice deve ritenersi consentito in funzione della mera esecuzione di detta attività di prelevamento, fermo restando che i rifiuti dovranno essere trasbordati in apposito veicolo autorizzato al trasporto dei rifiuti non appena le caratteristiche dimensionali, strutturali e funzionali della strada lo consentono e comunque nel rispetto delle norme di comportamento previste dal Codice della strada.

In conclusione, l’Albo precisa che alle condizioni e nei limiti indicati della circolare, è consentita l’iscrizione all’Albo delle macchine operatrici.

In questi casi, nei provvedimenti d’iscrizione, accanto ai dati identificativi della macchina operatrice, è annotato: “l’uso è limitato alle sole strade non accessibili ai veicoli destinati al trasporto”.

 
 
Scuola di Perfezionamento per Direttore Tecnico Impianti Rifiuti
Scuola di Perfezionamento per Direttore Tecnico Impianti Rifiuti
 


Condividi: