Sul sito del MASE è stato pubblicato un nuovo interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 152/06, con il quale Confservizi ha richiesto i seguenti chiarimenti:

  • 1. se l’atto d’obbligo sottoscritto e compilato dal soggetto attuatore deve essere oggetto di registrazione della Corte dei conti;
  • 2. in caso di risposta positiva al primo quesito, se gli enti beneficiari delle risorse del PNRR sono legittimati ad erogare al soggetto attuatore anticipazioni di risorse senza dover attendere la registrazione dell’atto d’obbligo.

 

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

In relazione al primo quesito, si rinvia, in generale, alle FAQ pubblicate sul sito del MASE e consultabili al seguente link: https://www.mase.gov.it/pagina/investimento-1-1-realizzazione-di nuovi-impianti-di-gestione-dei-rifiuti-e-ammodernamento

Precisamente, la FAQ n. 17 evidenzia che, “È soggetto a controllo e registrazione da parte della Corte dei conti il Decreto di concessione dei contributi (unico per ciascuna linea di finanziamento), contenente in allegato lo schema di atto d’obbligo, il quale ne costituisce pertanto parte integrante. Una volta compilato da parte del Soggetto attuatore lo schema di atto d’obbligo (unicamente nella parte anagrafica, in quanto il relativo articolato non può essere in alcun modo modificato), lo stesso deve essere firmato ed inviato via PEC, da solo o unitamente alla richiesta di anticipazione, senza che si debba attendere una ulteriore registrazione da parte della Corte dei conti”.

L’atto d’obbligo sottoscritto e compilato dal Soggetto Attuatore non dovrà, pertanto, essere oggetto di autonoma e separata registrazione da parte della Corte dei conti.

Come già evidenziato, il modello di atto d’obbligo, in quanto specifico allegato dell’atto concessorio, è già sottoposto a valutazione della Corte dei conti nell’ambito del processo di controllo preventivo di legittimità del decreto di concessione, in ossequio a quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20 ss.mm.ii.

Gli ulteriori elementi di personalizzazione dello stesso atto d’obbligo inseriti in fase di stipula e che attengono all’individuazione del beneficiario ed all’ammontare del contributo concesso, inoltre, sono anch’essi da considerare già vagliati dalla Corte dei conti, in quanto costituiscono parte integrante dell’atto concessorio.

Con l’apposizione del visto e la registrazione, la Corte dei conti ha quindi già validamente espresso la propria positiva valutazione su tutti gli elementi dell’atto d’obbligo restando in capo al Beneficiario la sola accettazione, da formalizzare attraverso la compilazione e sottoscrizione dello stesso.

Per tali ragioni, d’altronde, si evidenzia che il Soggetto Attuatore non potrà inserire elementi di novità nell’atto d’obbligo, ciò, per l’appunto, anche in ragione del fatto che questi ultimi non sono stati oggetto di valutazione da parte della magistratura contabile. Ebbene, con riferimento alle tre linee di intervento previste per la Misura M2C1, i provvedimenti concessori e gli allegati modelli di atto d’obbligo sono stati ammessi alla registrazione dalla Corte dei conti, rispettivamente, in data 31 gennaio 2023 (linea d’intervento B), 16 febbraio 2023 (linea d’intervento C) e 17 agosto 2023 (linea d’intervento A).Alla luce dei chiarimenti forniti, si ritiene di non fornire specifico riscontro al secondo quesito.

In conclusione, una volta compilato, sottoscritto e trasmesso l’atto d’obbligo, il Soggetto Attuatore potrà procedere all’invio, tra l’altro, della richiesta di anticipazione, nel rispetto delle modalità descritte negli atti di concessione, nonché delle indicazioni previste dalle Linee Guida per i Soggetti Attuatori del MASE e dai rispettivi allegati, tali documenti sono tutti consultabili al seguente link: https://www.mase.gov.it/pagina/pnrr/sistema-di-gestione-e-controllo.
 

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