Con la Circolare n. 3 del 13 aprile 2022 il Comitato nazionale ha ravvisato la necessità di definire la corretta procedura da seguire nell’ipotesi di ammissione delle imprese iscritte all’Albo alle misure di prevenzione dell’Amministrazione giudiziaria e del Controllo giudiziario, di cui rispettivamente agli artt. 34 e 34-bis del D.lgs. 159/2011.

 

In particolare, la Sezione dovrà adottare le seguenti procedure, distinguendo due diverse situazioni.

1. Ammissione dell’impresa alle misure di cui trattasi in tempo anteriore alla chiusura del procedimento disciplinare per la cancellazione dell’iscrizione: – la Sezione dovrà sospendere il procedimento disciplinare per tutta la durata della misura di prevenzione:

a) nel caso di conclusione della misura in modo positivo per l’impresa, il procedimento disciplinare dovrà essere archiviato e l’iscrizione proseguirà fino alla sua naturale scadenza;

b) nel caso invece di conclusione della misura con esito negativo, la Sezione dovrà procedere alla cancellazione dell’iscrizione;

 

2. Ammissione dell’impresa a una delle misure di cui trattasi, in tempo successivo alla chiusura del procedimento disciplinare avvenuta con la cancellazione dell’impresa dall’Albo

– in tal caso si configura una modifica della situazione che aveva condotto alla cancellazione. Tale modifica legittima la revoca, ex art. 21- quinquies L. 241/90, del provvedimento di cancellazione con riapertura del procedimento disciplinare. Di conseguenza la Sezione, previa richiesta e acquisizione della autocertificazione dell’impresa attestante la sussistenza di tutti i requisiti necessari e la riattivazione delle polizze fideiussorie, ripristinerà l’iscrizione per il periodo residuale di durata della stessa, ovviamente non comprendendo nel computo della durata residua il periodo della cancellazione.

 

In pendenza delle procedure di amministrazione giudiziaria o di controllo giudiziario il procedimento disciplinare rimarrà sospeso e sarà riattivato al termine delle procedure stesse, con le conseguenze già descritte al punto 1: archiviazione in caso di esito positivo della misura di prevenzione, cancellazione in caso di suo esito negativo.

 


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