Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, n. 93 dell’8 aprile 2020, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 19 novembre 2019, n. 182 Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell’obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell’articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

In particolare, il decreto disciplina i tempi e le modalità attuative dell’obbligo dei produttori o degli importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso (PFU) pari a quelli degli pneumatici dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.

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Le disposizioni di cui al Capo II del decreto si applicano ai produttori e agli importatori che immettono pneumatici nel mercato del ricambio, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera e) . Le disposizioni di cui al Capo III si applicano agli pneumatici montati su veicoli ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 o dell’articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Restano invece esclusi dall’ambito di applicazione del decreto gli pneumatici per bicicletta, le camere d’aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni in gomma e gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere.

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