Il terzo comma dell’art. 192 del TUA tratta dell’ordinanza sindacale che deve essere emessa per la rimozione, avvio al recupero e smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi, in caso di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.

Secondo il Consiglio di Stato (Sez. II, n. 6641 del 5 ottobre 2021) o viene firmata direttamente dal sindaco oppure non è da considerarsi valida.

Così si esprime infatti il CdS: “Ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), norma speciale che prevale sull’art. 107, comma 5, t.u. 18 agosto 2000, n. 267, è illegittima – per difetto di competenza – una ordinanza emessa dal Dirigente, e non dal Sindaco comunale, nei confronti della s.p.a. A.N.A.S. e di due imprese, con la quale è stata ingiunta la bonifica di un tratto autostradale inquinato mediante rimozione, recupero e smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi”.


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