Con la recente sentenza n. 10663 del 6 dicembre 2022, il Consiglio di Stato ha puntualizzato che l’art. 242 del D.L.vo 152/06 disciplina le procedure operative e amministrative, prevedendo una serie di oneri a carico di chi sia responsabile dell’inquinamento, tra cui la messa in opera di misure necessarie di prevenzione, lo svolgimento di un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento, l’accertamento del livello delle concentrazioni soglia di contaminazione – CSC.

Sulla base di quanto previsto dall’art. 245, comma 2, il proprietario o il gestore dell’area − pur se non responsabili dell’inquinamento – sono tenuti ad attuare le misure di prevenzione ovverosia ad adottare le iniziative volte a contrastare una minaccia, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi in un prossimo futuro un danno alla salute o all’ambiente.

L’art. 242, comma 5, poi, consente alla conferenza dei servizi, con la dichiarazione di conclusione positiva del procedimento, di prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell’analisi di rischio e all’attuale destinazione d’uso del sito.

Trattandosi di iniziative a carattere preventivo, utili ad impedire o attenuare i probabili effetti di una minaccia potenziale di danno alla salute o all’ambiente, esse vanno ad aggiungersi all’onere reale e al privilegio speciale sull’immobile previsti dall’art. 253 (c.d. “passività ambientali” che possono ricondursi alla presenza nel sito di rifiuti accumulatisi durante la gestione anteriore al trasferimento, senza che tale accumulo abbia comportato il superamento dei limiti legali di contaminazione che fanno scattare gli obblighi di bonifica, o all’ipotesi in cui un qualsiasi fatto di inquinamento abbia comportato la contaminazione del sito).
 
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