Il “pastazzo” di agrumi, pur possedendo in astratto i requisiti per essere qualificato come sottoprodotto ai sensi dell’art. 184-bis del D.L.vo n. 152 del 2006, se esposto senza alcun particolare accorgimento agli agenti atmosferici e soggetto, pertanto, per la sua composizione, ai naturali processi di fermentazione, costituisce un rifiuto, con la conseguenza che il suo abbandono o il suo deposito incontrollato su un terreno presentano rilievo penale“.

Così ha chiarito la Corte di Cassazione Penale con sentenza n. 15449 del 13 aprile 2023.


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