Con una recentissima pronuncia (n. 11472/2022 del 28 dicembre 2022) il Consiglio di Stato è tornato ad esprimersi in merito alla qualifica della pollina come sottoprodotto.

Il Giudice amministrativo precisa difatti che, se da un lato è vero che l’art. 184 bis del D.L.vo 152/2006 prevede che è sottoprodotto, e non rifiuto, anche quella sostanza che viene riutilizzata nell’ambito di altri cicli produttivi allorché vi sia certezza circa questo tipo di reimpiego, è allo stesso tempo vero, dall’altro lato, che per alcune sostanze, e tra queste anche la pollina, la normativa speciale di cui all’art. 2-bis del decreto-legge n. 171 del 2008 ha tuttavia previsto che la loro classificazione alla stregua di sottoprodotti è condizionata dal fatto che la loro combustione avvenga “nel medesimo ciclo produttivo”.

Dunque, tale disposizione, ha consistenza di norma speciale idonea a resistere anche a successivi interventi di natura generale e, tra questi, a quelle disposizioni del codice dell’ambiente che trattano il tema dei sottoprodotti in via generale.

Dunque, l’integrazione dell’elenco dei biocombustibili con l’indicazione della pollina, avvenuto ad opera della l. n. 96 del 2010, non prefigura l’esclusione automatica della pollina dal regime dei rifiuti posto che la gestione deve avvenire nel medesimo ciclo produttivo e devono ricorrere tutte le condizioni previste dalla legge per la qualificazione della stessa come sottoprodotto, secondo una valutazione che deve svolgersi caso per caso.

Nel caso di specie, i Giudici hanno ritenuto che la pollina (che alimentava l’impianto per la produzione di energia elettrica) dovesse essere qualificata come rifiuto in quanto la stessa non derivava solo dal ciclo produttivo della società agricola ma anche da altri impianti esterni.

 
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