Nel caso in cui un soggetto ha utilizzato come combustibile ai fini del riscaldamento del polverino di legno, derivato dalla lavorazione di mobili, è un’attività lecita in caso di occasionalità della condotta.

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In ragione non soltanto dell’esiguo numero di volte in cui si è esaurito l’utilizzo della caldaia, ma altresì della circostanza che la sua messa in funzione sia preordinata non già allo smaltimento del polverino in legno ed al contestuale riscaldamento dello stabilimento industriale mediante il processo di combustione del materiale di scarto immessovi, bensì alla sola verifica del suo funzionamento prodromica ad un successivo collaudo ed alla sua conseguente futura utilizzazione , non risultando neppure che, al momento dell’eseguita ispezione, fosse collegato l’impianto di riscaldamento.

Così si è espressa la Corte di Cassazione penale, sezione III, 14/6/19, n.26291.

 

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