In caso di realizzazione di una discarica abusiva con abbandono di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (tra cui, nel caso di specie, materiali da demolizione, lastre di eternit, scarti di rifiuti vegetali ecc.), tenuto conto dell’evidente compromissione del bene tutelato, non sussistono i presupposti per accedere alla procedura estintiva (prevista dalla Parte VI-bis del Dlgs. 152/2006), la quale – secondo quanto previsto dall’art. 318-bis del T.U.A. – si applica solo alle contravvenzioni che non hanno cagionato danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali. Così si espressa Cass. Pen. Sez. III n. 1131 del 13 gennaio 2021.

 

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