Sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 14 dicembre 2021, recante “Requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale“.

Il Decreto del MiTE definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta previsto dall’art. 1, comma 73, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare, secondo la vigente normativa, la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ammissibili all’agevolazione.

La Legge 145/2018 prevede, infatti, che al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani (in alternativa all’avvio al recupero energetico) e al fine di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali di imballaggio, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili ai sensi della norma tecnica UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d’imposta del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.

Tale contributo – come specificato dall’art. 2 del citato Decreto – è riconosciuto a tutte le imprese che acquistano:

  • prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
  • imballaggi primari e secondario biodegradabili e compostabili;
  • imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta;
  • imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio.

Il successivo art. 3 del Decreto specifica quali sono i requisiti tecnici (e le relative certificazioni) che i prodotti e gli imballaggi citati devono possedere per poter beneficiare dell’agevolazione.

 

 


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