Con la Circolare n, 14 del 10 dicembre 2020 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 3-bis della legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, in vigore dal 4 dicembre 2020.

In particolare, l’Albo ha confermato che le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al 3 maggio 2021 (ossia fino a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza – che per il momento è indicata nella data del 31 gennaio 2021); ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.

Resta inteso, precisa l’Albo, che per il legittimo esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve:

a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;

b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 3 maggio 2021;

c) comunicare le variazioni dell’iscrizione.

 

TuttoAmbiente consiglia:

scuola-online-per-responsabile-tecnico-gestione-rifiuti-1

Info e approfondimenti: 0523.315305 – formazione@tuttoambiente.it


Condividi: