Il 30 settembre 2022 è stato siglato l’accordo di programma fra ANCI, i produttori di AEE, le aziende della raccolta e il CdC RAEE, che regola le condizioni di servizio presso i centri di raccolta comunali per il triennio 2022 – 2024.

Il nuovo testo, previsto dall’art. 15 del D. Lgs. 49/2014, ha iniziato ad avere validità dal 1 ottobre 2022 e ha introdotto importanti novità a favore di una maggiore efficienza del sistema e dell’incremento della raccolta dei RAEE sul territorio nazionale.

Fra le novità più rilevanti, si segnala la definizione della modalità operativa di conferimento dei RAEE dual use, ovvero i rifiuti di AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici. Precisamente, i CdR hanno l’obbligo di garantire ai possessori di RAEE dual use l’accesso, in conformità alla normativa vigente, e la sottoscrizione della documentazione di autocertificazione presentata dagli stessi per assolvere ai propri obblighi civilistici e fiscali.

Oltre ciò, è sicuramente significativa la novità che riguarda il sistema di efficienza: il documento si basa sul principio di riconoscere una premialità maggiore ai soggetti virtuosi volto a incentivare la crescita dei volumi di raccolta. A questo scopo, i soggetti beneficiari dei premi di efficienza vengono suddivisi in due categorie, a cui corrispondono quantitativi economici differenti.

Categoria CU1: appartengono a questa categoria i soggetti che oltre a possedere i requisiti già definiti nell’accordo precedente (disponibilità a ricevere la distribuzione, presenza di un valido calendario per i ritiri, raggiungimento della soglia definita di saturazione) sottoscrivono la documentazione di autocertificazione presentata dai soggetti conferenti di RAEE dual use al fine dell’assolvimento dei propri obblighi civilistici e fiscali.
Gli importi attribuiti – 59 €/ton per R1 e R3, 124 €/ton per R2 e R4, 324 €/ton per R5 – sono maggiorati rispetto al 2021 e rimangono invariati per il periodo di operatività dell’accordo, a partire dai ritiri eseguiti dal 1 ottobre 2022 riconosciuti come premiabili.

Categoria CU2, attiva da gennaio 2023: comprende i soggetti che, oltre a presentare i medesimi requisiti in possesso dei soggetti appartenenti alla Categoria CU1, effettuano anche attività di microraccolta adeguatamente documentata sul portale del CdC RAEE.
In questo caso il dato su cui si basa il premio di efficienza è la raccolta pro capite del singolo Comune: in base ai kg/ab raccolti, il Comune entra a far parte di una specifica classe – da 1 a 8: all’aumentare della classe aumenta il premio. L’importo economico vale per i ritiri eseguiti dal 1 gennaio 2023 riconosciuti come premiabili, varia in base al raggruppamento e aumenta di anno in anno nel corso del biennio 2023 – 2024. La classe di appartenenza è calcolata come computazione del totale della raccolta effettuata nel Comune da parte di tutti i centri di raccolta presenti nell’anno solare precedente con specifici criteri di calcolo.

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