Il 26 marzo 2023 entrerà in vigore il Regolamento (UE) 2023/464 della Commissione del 3 marzo 2023 recante modifica dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), al fine di adeguarlo al progresso tecnico.

Clicca oltre visitare la pagina dedicata al Regolamento sul sito ufficiale dell’Unione Europea.

L’allegato del Reg. 440/2008 è stato così modificato:

  • Prima della parte A è inserita la parte 0;
  • Nella parte A, il testo che segue il titolo di ciascuno dei capitoli A.3, A.4, da A.8 a A.12, da A.15 ad A.17, A.20 e A.21 è sostituito dal seguente: «La descrizione completa del presente metodo di prova è stata soppressa. I metodi di prova internazionali equivalenti o altri metodi di prova applicabili per l’endpoint in questione figurano nella tabella 1 della parte 0.»;
  • – Nella parte B, il testo che segue il titolo di ciascuno dei capitoli B.3., B.5., B.6., B.8., B.13/14., B.17., B.26., da B.29. a B.33., B.40 bis., B.41., da B.46. a B.48., B.51., B.56., da B.58 a B. 61., B.66., B.68., B.69. e B.71. è sostituito dal seguente: «La descrizione completa del presente metodo di prova è stata soppressa. Il metodo di prova internazionale equivalente figura nella tabella 2 della parte 0.»;

  • Nella parte B, il testo che segue il titolo di ciascuno dei capitoli B.22., B.25., B.34., B.35. e B.39. è sostituito dal seguente: «Questo metodo di prova è stato soppresso in quanto non è più riconosciuto come idoneo per acquisire informazioni sulle proprietà tossicologiche delle sostanze chimiche ai fini del regolamento (CE) n. 1907/2006. I metodi di prova applicabili per l’endpoint in questione figurano nella tabella 2 della parte 0.»;
  • Nella parte C, il testo che segue il titolo di ciascuno dei capitoli C.1., C.9., C.32., C.33., C.36. e C.39. è sostituito dal seguente: «La descrizione completa del presente metodo di prova è stata soppressa. Il metodo di prova internazionale equivalente figura nella tabella 3 della parte 0.»;
  • Nella parte C, il testo che segue il titolo del capitolo C.15 è sostituito dal seguente: «Questo metodo di prova è stato soppresso in quanto non è più riconosciuto come idoneo per generare informazioni sulle proprietà tossicologiche delle sostanze chimiche ai fini del regolamento (CE) n. 1907/2006. I metodi di prova applicabili per l’endpoint in questione figurano nella tabella 3 della parte 0

 

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