Con la sentenza n. 17 del 16 gennaio 2023 il TAR Emilia-Romagna ha ribadito che la specifica attività di recupero della frazione organica di RSU proveniente dalla raccolta differenziata è pacificamente assoggettata a libero mercato, senza restrizioni territoriali di sorta e, pertanto, l’affidamento dei relativi appalti di servizio deve necessariamente essere effettuata tramite indizione di procedure ad evidenza pubblica, con la conseguenza che tale specifica attività di trattamento e recupero di RSU provenienti da raccolta differenziata non è assoggettata al regime di “privativa”, tanto meno con riferimento ad eventuali limiti territoriali riguardanti gli impianti di conferimento della frazione organica.

Tale precisazione si è resa necessaria a seguito dell’errata interpretazione resa dalla Regione Emilia-Romagna circa il contenuto della Delibera ARERA n. 363 del 3 agosto 2021.

In particolare, il TAR ha chiarito che detta Delibera si limita ad assegnare flussi di frazione organica di rifiuti solidi urbani (FORSU) in favore di determinati impianti “minimi” (ossia quelli ritenuti indispensabili alla chiusura del ciclo dei rifiuti nel loro territorio e previsti nella programmazione) e non istituisce alcuna formale “privativa”, né deroga al regime dell’evidenza pubblica per l’affidatario dei servizi di trattamento/recupero della FORSU.
 
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