Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3 – septies del D.L.vo 152/2006, la Provincia di Macerata ha richiesto chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione circa l’applicazione dell’art. 258, D.L.vo 152/2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), ai fini sanzionatori in relazione alla mancata osservanza dell’obbligo previsto dall’art. 190, comma 10, D.L.vo 152/2006 (Registro cronologico di carico e scarico).

La suddetta Provincia osserva, infatti, come, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 20.09.2013, n. 21648), la conservazione del registro di carico e scarico dei rifiuti in un luogo diverso da quello previsto dall’art. 190, comma 10, D.L.vo 152/2006, – quale lo studio di un consulente – integri gli estremi della violazione di omessa tenuta del registro a carico del soggetto obbligato; mentre, secondo un più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Pen., sez. III, 24.02.2017, n. 9132), la tenuta dei registri presso uno studio professionale non può determinare l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 258, comma 2, D.L.vo 152/2006, in quanto tale disposizione riguarda puntualmente l’omessa tenuta dei registri tout court, e non la loro tenuta in un luogo diverso da quello previsto ex lege.

Ne consegue, ad avviso dell’Ente territoriale, che, alla luce dell’ultima pronuncia della Suprema Corte, l’obbligo di tenere i registri di carico e scarico presso ogni impianto di produzione, stoccaggio, recupero e smaltimento, benché previsto direttamente dall’art. 190, D.L.vo 152/2006, parrebbe palesarsi come una norma giuridica imperfetta, in quanto una condotta, pur vietata, non integra gli estremi di alcun illecito, amministrativo o penale, con la conseguenza che la detenzione dei suddetti registri presso un luogo diverso da quello di produzione può divenire prassi usuale tra gli operatori di settore e così rendere vano il precetto di legge. Al fine di assicurare l’esatta applicazione della suddetta normativa, la Provincia di Macerata ha chiesto, dunque, di indicare quale
sia la più corretta interpretazione da dare alla stessa, fornendo così un univoco indirizzo interpretativo.
 

Rrisposta del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

L’art. 190, comma 1, del D.L.vo 152/2006, dispone l’obbligo generale di tenere un registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, in capo ai soggetti analiticamente individuati dalla norma stessa. Inoltre, il successivo comma 10 dispone, tra l’altro, che i registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti debbono essere tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa, nonché che i registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l’impianto.

L’art. 258, comma 2, D.L.vo 152/2006, in ordine alla disciplina sopra descritta, introduce specifiche sanzioni amministrative pecuniarie, tra l’altro, per chiunque omette di tenere, ovvero tiene in modo incompleto, il suddetto registro di carico e scarico.

Da un’attenta lettura del citato articolo 190, comma 10, si evince che non è sufficiente che il registro di carico e scarico dei rifiuti sia istituito, ma occorre altresì che lo stesso sia conservato nei luoghi ivi espressamente indicati, ovverosia:

  • impianto di produzione;
  • impianto di stoccaggio;
  • impianto di recupero e/o smaltimento;
  • sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto;
  • sede operativa dei commercianti e degli intermediari.

 

Soltanto i registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti anche presso la sede legale del gestore dell’impianto.

La ratio della norma, prevedente la tenuta presso il luogo normativamente precisato, è quella di consentire agli organi preposti al controllo, di svolgere un pronto ed efficace accertamento sulla correttezza delle annotazioni effettuate. Infatti, solo la presenza del registro di carico e scarico presso lo stabilimento può consentire all’organo di controllo di procedere alla verifica in tal senso, attività che implica la necessità di una pronta e non differibile esibizione per dimostrare la regolare tenuta del registro, altrimenti agevolmente eludibile.

In prospettiva opposta, se si ritenesse che la tenuta presso un luogo differente da quelli di cui all’art. 190 non integri la fattispecie sanzionatoria di cui al citato art. 258, gli operatori di settore si riterrebbero legittimati a conservare i registri presso luoghi diversi, con la conseguenza che il precetto dettato dall’art. 190, comma 10, D.L.vo 152/2006, si svuoterebbe di contenuto e non sarebbe più in grado di assolvere alla funzione per la quale è stato introdotto nel nostro ordinamento.

Giova osservare che l’art. 258, comma 2, D.L.vo 152/2006, non si limita a sanzionare la totale omissione del registro di carico e scarico, ma si estende, espressamente, anche ai casi in cui il citato registro risulta tenuto in modo incompleto ovvero in modo non conforme alla normativa vigente; normativa che, come già ricordato, all’art. 190, comma 10, D.L.vo 152/2006, prevede espressamente che lo stesso sia conservato in luoghi precisi. Il collegamento tra le due norme è reso evidente sia dall’utilizzo del medesimo verbo, il quale racchiude l’insieme dei comportamenti a cui sono sottoposti i soggetti interessati, sia la comune e condivisa ratio sopra descritta.

Da quanto sopra esposto, ne consegue che la conservazione in luoghi diversi da quelli indicati dal legislatore comporterebbe una irregolare ed incompleta tenuta del registro, ossia non conforme alla vigente normativa, e, pertanto, rilevante ai sensi dell’art. 258, comma 2, D.L.vo 152/2006.
 

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