Decreto ministeriale sul fresato d'asfalto

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2018 il tanto atteso regolamento sulla cessazione della qualifica di rifiuto del fresato d’asfalto: si tratta del Decreto del Ministero dell’Ambiente 28 marzo 2018, n. 69, in vigore dal 3 luglio 2018.

Il provvedimento, costituito da sei articoli e due allegati, stabilisce i criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

È bene precisare, innanzitutto, che resta escluso dalla nuova disciplina il conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-bis del medesimo decreto.

Le definizioni utili ai fini dell’applicazione del regolamento sono contenute nell’art. 2. Tra queste, il conglomerato bituminoso è inteso quale “rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice EER 17.03.02 proveniente:

1) da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso;

2) dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso”.

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Il conglomerato che ha cessato di essere rifiuto prende, invece, il nome di granulato di conglomerato bituminoso.

In particolare, il conglomerato–rifiuto cessa di essere tale, divenendo granulato di conglomerato, quando:

“a) è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell’Allegato 1;
b) risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
c) risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell’Allegato 1.”

(art. 3 del D.M. 69/2018)

Ai sensi dell’art. 4 del nuovo regolamento, poi, il produttore (gestore di un impianto autorizzato per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso) è tenuto ad attestare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il rispetto di tali criteri.

La dichiarazione dovrà essere redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto, secondo il modulo di cui all’Allegato 2 al D.M., inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’Autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente e conservata, anche in formato elettronico.

Il produttore è, altresì, tenuto a conservare per cinque anni un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013, ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto (art. 3 del D.M).

Tali obblighi non riguardano, però, le imprese registrate EMAS e quelle in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

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Da ultimo, si segnala che entro il 31 ottobre 2018 il produttore dovrà presentare all’Autorità competente un aggiornamento della comunicazione di inizio attività o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione; nelle more dell’adeguamento ai nuovi criteri End of Waste, il conglomerato bituminoso prodotto potrà essere utilizzato solo se presenta caratteristiche ad essi conformi, attestate mediante dichiarazione di conformità.

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