Dopo una lunga gestazione, finalmente è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il Decreto 10 luglio 2023, n. 119 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) recante il “Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Il presente regolamento entrerà in vigore il 16 settembre 2023.

Nel dettaglio, cosa definisce questo importantissimo regolamento?

Il regolamento, ai sensi degli Artt. 181 e 214-ter del D.L.vo 152/06, definisce:

  • a) le modalità operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata;
  • b) le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l’esercizio delle attività di cui al punto a);
  • c) le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;
  • d) le condizioni specifiche per l’esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.

 

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Si ricorda che le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno a oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario.

La conformità è garantita quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa finalità per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero gli stessi requisiti previsti per l’immissione sul mercato.

Il prodotto che sarà ottenuto dalle operazioni anzidette dovrà essere munito di un’etichetta recante l’indicazione: «Prodotto preparato per il riutilizzo».

Ai fini della presente analisi, inoltre, è bene ricordare che vengono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento:

  • a) i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
  • b) i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;
  • c) pile, batterie e accumulatori;
  • d) pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182;
  • e) i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
  • f) i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;
  • g) i veicoli fuori uso.

 

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