Entrerà in vigore il 17 agosto 2023 il tanto atteso Regolamento (UE) 2023/1542 del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE L191/1 del 28 luglio 2023, ma che si applicherà a decorrere dal 18 febbraio 2024.

Nello specifico, il regolamento stabilisce requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcatura e informazione per consentire l’immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie all’interno dell’Unione. Stabilisce inoltre requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie e la comunicazione.

Impone altresì obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie nei confronti degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie e stabilisce i requisiti per gli appalti pubblici verdi riguardanti batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie.

È bene ricordare che tale regolamento si applica a tutte le categorie di batterie, ossia le batterie portatili, le batterie per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione (batterie per autoveicoli), le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall’uso o dalla finalità delle stesse. Esso si applica anche a batterie incorporate o aggiunte a prodotti o che sono specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti.

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Tra le disposizione del provvedimento, si segnala la previsione di una dichiarazione dell’impronta di carbonio per le batterie per veicoli elettrici, le batterie industriali ricaricabili con una capacità superiore a 2 kWh e le batterie per mezzi di trasporto leggeri, nonché l’apposizione di un’etichetta obbligatoria sulle batterie volta a identificare il fabbricante, la categoria, luogo e data di fabbricazione, sostanze pericolose presenti, etc.

Vengono inoltre fissati stringenti obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili:

  1. a) 45 % entro il 31 dicembre 2023;
  2. b) 63 % entro il 31 dicembre 2027;
  3. c) 73 % entro il 31 dicembre 2030;

e viene introdotto un obiettivo di raccolta per i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri:

  1. a) 51 % entro il 31 dicembre 2028;
  2. b) 61 % entro il 31 dicembre 2031.

 

Sono previsti anche livelli di materiali recuperati dai rifiuti di batterie, nello specifico: per il litio 50% entro il 2027 e 80% entro il 2031; per il cobalto, rame, piombo e nichel 90% entro il 2027 e 95% entro il 2031.

Da ultimo, si segnala che a decorrere dal 18 febbraio 2027, tutte le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh e le batterie per veicoli elettrici immesse sul mercato o messe in servizio dovranno essere registrate in formato elettronico e dotate di un «passaporto della batteria».
 

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