Con il recente Decreto 17174 del 23 dicembre 2022, pubblicato sul BUR n. 17 del 18 gennaio 2023, la Regione Calabria ha emanato le “Linee Guida contenenti indicazioni operative in merito agli impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti – Art. 208 comma15 D.Lgs. 152/06 ess.mm.ii.”, fornendo così alcuni indirizzi e chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 208 comma 15 per un’omogenea applicazione della normativa sul rispettivo territorio di competenza e per rendere più semplici ed efficaci le operazioni di controllo.

Innanzitutto, il decreto precisa che per “impianto mobile” si deve intendere una struttura tecnologica unica o, in casi particolari, un assemblaggio di strutture tecnologiche uniche, che possono essere trasportate e installate in un sito per l’effettuazione di campagne di attività di durata limitata nel tempo (non superiore a 120 giorni, salvo deroghe tecnicamente motivate), mentre per “struttura tecnologica unica” si intende un unico macchinario (o un corpo unico che svolga sostanzialmente un’operazione o una fase di un’operazione di smaltimento e/o recupero), identificabile con marca, modello e numero di matricola.

Importante sottolineare che non costituiscono impianti mobili le macchine operatrici anche dotate di appendici intercambiabili (es. benna frantumatrice), nonché mere organizzazioni di lavoro che prevedano interventi attraverso utensilerie e macchine operatrici; parimenti, non rientra nella definizione di impianto mobile soggetto all’art. 208 comma 15 del D.L.vo n. 152/2006, una apparecchiatura che, sebbene presenti possibilità di essere spostata e posizionata su diverse aree (semovente), viene impiegata continuativamente all’interno di un sito già autorizzato alla gestione di rifiuti.

Il provvedimento in questione specifica poi che per «riduzione volumetrica» sono da intendersi operazioni quali la triturazione e la compattazione, che non modificano l’originaria natura del rifiuto, la sua composizione chimica e merceologica e la sua codifica (Codice CER), mentre per “separazione delle frazioni estranee” è da intendersi il trattamento preliminare, effettuato con tecnologie meccaniche-fisiche semplici (ad es. deferrizzazione), che non modifica la natura del rifiuto, la sua composizione chimica, merceologica e la sua codifica (Codice CER).

Per quanto concerne la campagna di attività, essa non può avere durata superiore a 120 giorni consecutivi e può essere eseguita esclusivamente nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti. Per luogo di produzione è inteso uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro, all’interno di un’area delimitata, in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti, ivi compresi i luoghi di produzione così come definiti dall’art. 230 del D.L.vo 152/06, ad esclusione dei rifiuti finali od intermedi derivanti dalla gestione di rifiuti.

Infine, il provvedimento si chiude precisando che non può essere effettuata campagna mobile per effettuare operazioni di trattamento rientranti in altre discipline di gestione dei rifiuti o di esclusione dal campo di applicazione della Parte IV del D.L.vo 152/2006 (solo a titolo di esempio disciplina terre e rocce da scavo o disciplina dei sottoprodotti).
 
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