Per effetto della Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), è stato novellato l’art. 230 del D.L.vo 152/06, sostituendone il comma 5.

In sintesi, il nuovo testo della norma estende l’ambito di applicazione del comma 5 dell’art. 230 relativo ai rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie anche alle fosse settiche e manufatti analoghi, nonché ai sistemi individuali di cui all’articolo 100 comma 3, ed ai bagni mobili.

Pertanto, anche i rifiuti aventi tale origine oggi godono del regime speciale di favore previsto dalla norma, ovvero: si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva; possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni previste per il deposito temporaneo di rifiuti.

In questi primi mesi di applicazione della norma, sono pervenute al Comitato Nazionale dell’Albo richieste di chiarimento riguardanti la corretta utilizzazione dei codici EER 20.03.04 e 20.03.06 ai fini dell’iscrizione all’Albo nelle categorie 1 e 4.

A questo proposito l’Albo, con la Circolare n. 14 del 21 dicembre 2021, ritiene che – avendo i rifiuti in oggetto mutato la loro classificazione da urbani a speciali – gli stessi possono essere attribuiti nella sola categoria 4, alle imprese in possesso di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi. Tuttavia, le imprese iscritte in categoria 1, con procedura ordinaria e semplificata, che utilizzano attualmente i codici del capitolo 20 riportati nei provvedimenti d’iscrizione potranno continuare ad utilizzarli fino al termine di validità dei provvedimenti medesimi.

 

 

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