Sul sito del MITE è stato pubblicato un nuovo interpello ambientale ai sensi dell’art. 3septies D.L.vo 152/2006 sulla classificazione dei rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani per il loro successivo smaltimento in siti di discarica.

Nello specifico, al MITE sono stati richiesti i seguenti chiarimenti:
1) Se il rifiuto decadente dall’esclusivo trattamento meccanico, costituito da tritovagliatura e deferrizzazione del rifiuto urbano indifferenziato riconducibile al Cod. EER 20 03 01 “rifiuti urbani non differenziati” debba considerarsi urbano o speciale;

2) Se, nel caso in cui il rifiuto di cui al punto precedente debba considerarsi urbano, sia possibile o necessario attribuire la codifica EER 19 12 12 “altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11”, o viceversa, sia possibile o necessario mantenere la codifica originaria come Cod. EER 20 03 01 “rifiuti urbani non differenziati”;

3) Se il criterio di classificazione individuato al punto precedente debba applicarsi anche al rifiuto decadente dalla lavorazione meccanica di frazioni di raccolta differenziata di rifiuto urbano;

4) Se il criterio di classificazione individuato al punto 2) debba applicarsi anche al rifiuto decadente dal trattamento meccanico del rifiuto urbano “ingombrante” sottoposto ad una mera e grossolana selezione manuale e successiva triturazione.

 

 

Il MITE in relazione al punto 1) evidenzia che vige già da tempo la consuetudine di considerare, ai fini della corretta valutazione sull’efficienza nella chiusura del ciclo dei rifiuti, taluni codici appartenenti al capitolo 19 del Catalogo europeo dei Rifiuti, come rifiuti urbani. La qualifica giuridica di rifiuto urbano, per la fattispecie considerata al punto 1), è da intendersi limitatamente all’applicazione dei principi di autosufficienza e prossimità, e non rileva ai fini della corretta attribuzione del codice EER, cui occorre sempre fare riferimento per gli atti autorizzativi necessari al trasporto e allo smaltimento, nonché per l’applicazione delle opportune tariffe.
Per l’attribuzione del codice EER occorre quindi far riferimento alle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, approvate con Decreto Direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021, che al paragrafo 3.5.9. recano:
Il sopravaglio prodotto dalle fasi di pretrattamento e posttrattamento meccanico dei rifiuti urbani è classificabile con le seguenti voci dell’elenco europeo:
19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose

19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

Il medesimo documento riporta inoltre: “Resta fermo che una condizione essenziale affinché i rifiuti derivanti dal trattamento siano classificabili con codici dell’elenco europeo differenti rispetto a quello del rifiuto d’origine è che il processo abbia portato alla formazione di un rifiuto differente dal punto di vista chimicofisico (tra cui, composizione, natura, potere calorifico, caratteristiche merceologiche, ecc.)”.

Per quanto attiene ai quesiti 3) e 4) occorre nuovamente far riferimento alla procedura di attribuzione della codifica secondo le linee guida SNPA, paragrafo 3.2 “Criteri per l’individuazione del codice dell’elenco europeo dei rifiuti”. Pur in mancanza di un preciso riferimento ai codici EER indicati nel quesito, la citata procedura, prevede l’attribuzione di codici appartenenti al capitolo 19 per i rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”.


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