Quando per eventi metereologici avversi il verde pubblico deve essere gestito in situazioni di emergenza a tutela della sicurezza ed incolumità dei cittadini, ad esempio dai Vigili del Fuoco anziché dalle società di manutenzione incaricate della gestione del verde, quali adempimenti bisogna porre in essere?

In altre parole, i Vigili del Fuoco possono trasportare questi rifiuti, da loro prodotti, senza iscrizione all’Albo e senza formulario?

In tal caso, ai fini del MUD, chi è il produttore? I Vigili del Fuoco?

Se, invece, del trasporto si occupasse la società di manutenzione in possesso della categoria 2-bis, che però non è il produttore, dovrebbe trasportare con la categoria 1 dell’Albo?

E ancora, se andasse direttamente il gestore in categoria 1, il produttore chi sarebbe? I Vigili del Fuoco oppure il Comune?

I dubbi sono tanti e di grande impatto pratico.

Non risulta sia prevista alcuna esenzione dall’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per i veicoli dei Vigili del Fuoco e neppure alcuna esenzione dall’obbligo di emissione del FIR. Trattandosi di rifiuti non pericolosi diversi da quelli da lavorazione industriale, da lavorazione artigianale, da trattamento delle acque, da abbattimento dei fumi e da fosse settiche, reti fognarie … non è richiesta la presentazione del MUD in qualità di produttori. Allo stesso modo il trasporto di propri rifiuti non pericolosi non comporta alcun obbligo di presentazione del MUD.

Quando l’intervento è realizzato a seguito di eventi meteorologici avversi, si applica la previsione dell’articolo 183, comma 1, secondo la quale non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.

Circa il trasporto a cura della società di manutenzione, va detto che l’iscrizione in categoria 2-bis consente all’impresa o ente produttore iniziale di rifiuti di trasportarli con propri veicoli e non consente in alcun modo il trasporto di rifiuti prodotti da terzi. I rifiuti derivanti dal taglio del verde pubblico sono classificati come rifiuti urbani; pertanto, l’impresa che intende trasportarli senza averli prodotti deve essere iscritta alla categoria 1 dell’Albo.

Viceversa, considerato che l’intervento dei Vigili del Fuoco è stato effettuato in una situazione di emergenza allo scopo di garantire la tutela della salute pubblica è ragionevole ritenere che il rifiuto possa essere gestito come urbano e qualificato come convenzionalmente prodotto dal Comune.

 

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