Con la sentenza n. 847/2020 la Corte di cassazione conferma il suo attuale costante orientamento nel ritenere responsabile il committente della illegittima gestione dei rifiuti (che compete al produttore materiale dei medesimi) solo in caso di ingerenza.

Di tutte le sfaccettature della gestione dei rifiuti in caso di manutenzione ed appalto se ne tratterà ai corsi di formazione

Si riporta di seguito una massima della citata sentenza: “Nell’ambito di un contratto di appalto per la realizzazione di un’opera, qualora l’appaltatore realizzi il reato di cui all’art. 256, comma 3 del D.L.vo n. 152/2006, il committente è (in assenza di una fonte legale o contrattuale che preveda espressamente un dovere del committente di garantire il rispetto della norma in materia rifiuti da parte di colui che materialmente li origina, ossia l’appaltatore) personalmente responsabile solo nel caso in cui abbia concorso, a vario titolo, nell’illecita gestione dei rifiuti”.

Info e approfondimenti: 0523.315305 – formazione@tuttoambiente.it


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