Nei giorni scorsi è stata emessa una delle prime sentenze sulla corretta applicazione della TARI alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 in materia di classificazione dei rifiuti.

Con la sentenza n. 824 del 23 febbraio 2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, Sez. XI ha, infatti, affermato che, giacché gli imprenditori industriali sono produttori – oltre che di rifiuti speciali – anche di rifiuti urbani in relazione alle superfici non strettamente collegate alla produzione (quali uffici, mense, servizi ecc.), la parte di rifiuti urbani, se auto-smaltiti (in tutto o in parte, per ‘frazioni’ di rifiuto) è soggetta all’obbligo di pagamento della quota fissa della TARI e non anche a quella variabile (rapportata alla quantità di rifiuti conferiti). Diversamente, le superfici destinate a magazzini per materie prime e stoccaggio restano escluse dal pagamento del tributo in quanto funzionalmente e strettamente connesse all’esercizio del ciclo produttivo.

 

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