Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, Associazione Amici della terra ONLUS ha richiesto un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale sui seguenti aspetti:

a) quale sia il termine ultimo assegnato alle imprese già dotate di autorizzazione al recupero per adeguarsi alle prescrizioni dell’art. 8, comma 1, del DM MASE n. 152/2022, in forza della norma di cui all’articolo 11, comma 8-undicies, del D.L. n. 198/2022 come modificato dalla legge di conversione n. 14/2023, che si ritiene essere il 3 maggio 2024.;

b) Se gli impianti oggi autorizzati in forza di previgente disciplina (“i Produttori”), sia in forma semplificata che ordinaria, entro la suddetta data debbano adeguarsi ai criteri del nuovo Regolamento oppure se, sempre entro la suddetta data, debba semplicemente presentare all’autorità competente rispettivamente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando la quantità massima recuperabile, in caso di autorizzazione semplificata, ovvero un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III -bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di autorizzazione ordinaria, e se pertanto l’adeguamento debba essere posto in essere decorsi i 90 giorni dalla comunicazione prevista dall’art. 216 citato, nel primo caso, o all’esito della procedura espressa di aggiornamento dell’autorizzazione, nel secondo caso.

Considerazioni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

Come noto, il Decreto del Ministero n. 152/2022 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, è entrato in vigore il 4 novembre 2022.

In particolare, l’articolo 7 “Monitoraggio” del DM 152/2022 dispone che “Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all’attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo, il Ministero della transizione ecologica valuta l’opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa.” e, invece, l’articolo 8 “Norme transitorie e finali” dispone che “Ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n.152 del 2006, indicando la quantità massima recuperabile, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III – bis della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998: i limiti quantitativi previsti dall’allegato 4, le norme tecniche di cui all’allegato 5, nonché i valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, sub allegato 2.”

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Dunque, in base al suddetto decreto ministeriale, sia il termine di 180 giorni fissato dall’articolo 7, per il completamento del monitoraggio e per la valutazione da parte del Ministero dell’opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, che il termine di 180 giorni fissato dall’articolo 8, per gli adempimenti previsti dalla norma da parte dei produttori, avevano scadenza il 03.05.2023.

Successivamente all’emanazione del DM n. 152/2022, con la norma di cui all’art. 11, comma 8-undecies, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. Decreto Milleproroghe), come modificato dalla legge di conversione n. 14/2023, il legislatore è intervenuto sulla modifica della decorrenza dei termini previsti dagli artt. 7 e 8 del Decreto in questione, disponendo “Il termine di cui all’articolo 7, comma 1, del regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, è prorogato di sei mesi. Conseguentemente, il termine di cui all’articolo 8, comma 1, del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, è prorogato di ulteriori sei mesi a decorrere dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui all’articolo 7, comma 1, del medesimo regolamento, secondo la scadenza stabilita ai sensi del presente comma.”

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Da qui scaturisce che l’articolo 8, così modificato, proroga di ulteriori 6 mesi, rispetto al termine fissato dall’articolo 7 (3 novembre 2023), e precisamente sino al 4 maggio 2024, l’adeguamento da parte dei produttori in riferimento all’aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n.152 del 2006, indicando la quantità massima recuperabile, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III – bis della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il MASE inoltre rammenta, altresì, che sta lavorando alla predisposizione di un nuovo testo regolamentare che andrà a sostituire il DM n. 152/2022 in vigore.

Infatti, come noto, un primo testo predisposto dal Ministero è stato sottoposto a consultazione pubblica nel periodo dal 26 aprile 2023 al 06 maggio 2023. Le osservazioni pervenute sono state analizzate ed utilizzate per la predisposizione di un ulteriore testo normativo, il cui iter di adozione è oramai avviato. Sulla base di ciò, si evidenzia che sarà proprio la prossima entrata in vigore del regolamento a dettare le nuove tempistiche ai fini dell’adeguamento delle autorizzazioni da parte dei produttori.

Si evidenzia, inoltre, che nel testo sottoposto a consultazione pubblica, il MASE ha previsto specifiche modifiche nei termini fissati dagli articoli 7 e 8, rispetto al decreto in vigore. In particolare, all’articolo 7 “Monitoraggio” è stato considerato un termine di 24 mesi, dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto, per valutare l’opportunità di una ulteriore revisione da parte del Ministero; in riferimento, invece, all’articolo 8, è stato considerato l’obbligo da parte dei produttori, di adeguarsi alle nuove prescrizioni, entro 6 mesi a partire dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento.

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