QUESITO

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3 – septies del D.L.vo 152/2006, una Onlus ha richiesto chiarimenti in ordine a:

  • corretta applicazione dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del D.L.vo 197/2021 relativo agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE, con riferimento alle disposizioni previste dall’articolo 230, comma 5 del D.L.vo 152/2006 e alla Deliberazione n. 14 del 21.12.2021 dell’Albo nazionale gestori ambientali, circa l’applicazione del modello unico di raccolta e trasporto dei rifiuti da manutenzione delle reti fognarie di cui al già citato art. 230, comma 5 del D.L.vo n. 152 del 2006;
  •  

  • continuità operativa degli impianti portuali in ottemperanza delle disposizioni previste all’art.7 del citato D.L.vo n. 197 del 2021 relativo al conferimento dei rifiuti delle navi.

 

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il MASE ha chiarito che preliminarmente occorre evidenziare che il D.L.vo 8 novembre 2021, n. 197, norma di recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, in ottemperanza alle previsioni contenute nella stessa direttiva, ha la finalità di proteggere l’ambiente marino dall’inquinamento derivante dai rifiuti navali e, allo stesso di tempo, di garantire la piena tracciabilità dei rifiuti tramite l’aggiornamento degli adempimenti in materia di registrazione del flusso dei rifiuti, attraverso l’obbligo di notifica anticipata dei rifiuti e l’introduzione del modulo di ricevuta di conferimento dei rifiuti, che deve essere compilato dal gestore dell’impianto di raccolta e fornito al comandante della nave.

In relazione al quadro normativo sopraesposto e, con particolare riferimento alle procedure di conferimento dei rifiuti indicate nel citato D.L.vo. n. 197/2021, si rileva che:

  • ai sensi dell’art. 6, comma 1, mediante la procedura di notifica anticipata dei rifiuti eseguita da parte dell’operatore delegato dall’armatore o dal comandante della nave, vengono trasmesse tutte le informazioni inerenti al tipo e alla quantità di rifiuti prodotti dalla nave da conferire all’impianto portuale di raccolta;
  •  

  • ai sensi dell’art. 7 comma 1, il comandante di una nave che approda in un porto dello Stato, prima di lasciare tale porto, conferisce tutti i rifiuti presenti a bordo a un impianto portuale di raccolta tenendo in considerazione le pertinenti norme in materia di scarico previste dalla convenzione MARPOL;
  •  

  • ai sensi dell’art. 7, comma 2, al momento del conferimento il gestore dell’impianto portuale di raccolta o l’Autorità competente cui i rifiuti sono stati conferiti compilano il modulo «ricevuta di conferimento dei rifiuti» e forniscono la ricevuta di conferimento dei rifiuti al comandante della nave.

 

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Le citate procedure sono tese a disciplinare in modo chiaro la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e le modalità di conferimento agli impianti portuali di raccolta, oltre che a garantire la completa tracciabilità degli stessi dal luogo di produzione al luogo di conferimento nell’ambito delle zone portuali.

Gli impianti portuali di raccolta fissi sono autorizzati per la gestione dei rifiuti ai sensi della Parte Quarta del D.L.vo 152/2006 e il gestore dell’impianto portuale di raccolta può provvedere allo stoccaggio dei rifiuti delle navi nel proprio impianto o avviare i rifiuti raccolti direttamente all’impianto di recupero/smaltimento fuori dall’area portuale.

L’attività di trasporto del rifiuto fuori dall’area portuale è accompagnata dal formulario di identificazione del rifiuto (FIR) di cui all’articolo 193 del D.L.vo 152/2006.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si osserva che l’attività oggetto dell’interpello si riferisce alla raccolta delle acque di scarico provenienti dalle navi effettuata nell’ambito dell’area portuale, da parte del soggetto gestore dell’impianto portuale di raccolta.

Trattasi quindi di attività diversa da quella disciplinata ai sensi dell’articolo 230, comma 5 del D.L.vo152/2006, avente ad oggetto l’attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie. Per il conferimento dei rifiuti delle navi, ivi incluse le acque di scarico, non è ravvisabile l’applicazione del modello di cui al citato articolo 230, comma 5, del D.L.vo 152/2006 e alla deliberazione n.14 del 21 dicembre 2022 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Per il trasporto di tale tipologia di rifiuti si applica, pertanto, il formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193 del D.L.vo 152/2006.
 

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