Tra le infrazioni europee a carico dall’Italia che riguardano le norme ambientali, assumono particolare rilevanza quelle sui rifiuti.

Tra le varie procedure di infrazione, SNPA elenca, in particolare, la procedura di infrazione 2003/2077 che si è concretizzata, nel 2007, con la prima sentenza di condanna da parte della Corte europea di giustizia (causa 135/05) poiché l’Italia è venuta meno, in modo generale e persistente, agli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti (in particolare l’applicazione delle direttive 1975/442 sui “rifiuti”, 1991/689 sui “rifiuti pericolosi” e 1999/31 sulle “discariche”), nonché la procedura di infrazione 2011/2215, aperta per violazione dell’articolo 14 della direttiva 1999/31, che detta alcune condizioni affinché le discariche già autorizzate o in funzione al momento del termine fissato per il recepimento della direttiva (16 luglio 2001) possano continuare ad operare. Altra infrazione è quella 2007/2195, aperta poiché l’Italia, in merito alla regione Campania, non ha adottato tutte le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente e non ha, in particolare, creato una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento.

In ultimo, SNPA, fa riferimento anche alle infrazioni più recenti relative ai veicoli fuori uso: nell’ultimo anno, difatti, sempre in tema di rifiuti, la Commissione europea avvia altre 2 procedure di infrazione (2020/0209 e 2020/0210) per il mancato recepimento di due direttive relative ai veicoli fuori uso, la 2020/362 e la 2020/363, la prima riguarda l’esenzione per il cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento dei camper, la seconda riguarda determinate esenzioni per il piombo e i composti di piombo nei componenti. Il Decreto 30 luglio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2020 dà attuazione alle due direttive, modificando l’allegato II del DLgs 209/2003 relativo all’esclusione dal divieto di immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente. Le novità riguardano principalmente l’utilizzo di piombo nelle saldature e di cromo esavalente come anticorrosivo.

 


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