Entrerà in vigore il 18 gennaio 2023 il D.L.vo 25 novembre 2022, n. 203 recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117″.

In particolare, le modifiche che vengono effettuate dal D.L.vo 25 novembre 2022, n. 23 alla disciplina sulle radiazioni ionizzanti (D.L.vo 31 luglio 2020, n. 101) sono piuttosto ampie:

  • modifiche alle definizioni e alle autorità competenti;
  • modifiche alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti;
  • modifiche al regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materiale radioattivo;
  • modifiche al regime autorizzatorio e alle disposizioni per i rifiuti radioattivi;
  • modifiche alla sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
  • modifiche relative all’esposizione dei lavoratori;
  • modifiche relativr all’esposizione della popolazione;
  • modifiche relative alle esposizioni mediche;
  • modifiche relative a particolari situazioni di esposizione esistente;
  • modifiche all’apparato sanzionatorio;
  • modifiche relative a disposizioni transitorie e finali;
  • modifiche agli allegati del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;
  • modifiche all’art. 29-sexies del D.L.vo 152/2006 recante norme in materia ambientale;
  • modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, relativo alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e semplificazioni.

 

Si segnala, inoltre, che il provvedimento va a modificare anche l’allegato XIX del D.L.vo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle modalità di applicazione, ai contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica e all’elenco dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica.
 
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