il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 5025 del 1° luglio 2021, si è espresso in tema di rispetto del criterio di prossimità per la gestione dei rifiuti speciali.

Con riguardo a tale criterio, in particolare, l’art. 182-bis del D.L.vo 152/2006 prevede che: “Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione e raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti”.

 

ll Cds ha ricordato che il cd. criterio di prossimità vale anche per la gestione dei rifiuti speciali e non solo per quelli urbani (come erroneamente prospettato da parte appellante). La giurisprudenza della Corte Costituzionale, difatti, ha ben chiarito che – seppur un divieto di smaltimento dei rifiuti di produzione extraregionale sia applicabile ai rifiuti urbani non pericolosi, mentre il principio dell’autosufficienza locale ed il connesso divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale non possa valere né per quelli speciali pericolosi, né per quelli speciali non pericolosi – l’utilizzazione dell’impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione dei rifiuti speciali viene a costituire la prima opzione da adottare.

 

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Anche la precedente giurisprudenza del Consiglio di stato (cfr. Cons. St. 11 giugno 2013, n. 3215; 19 febbraio 2013, n. 993) si era già pronunciata in tal senso, precisando che per i rifiuti speciali ha rilievo primario il criterio della specializzazione dell’impianto, criterio che deve essere comunque coordinato il principio di prossimità, con cui si persegue lo scopo di ridurre il più possibile la movimentazione di rifiuti


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